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Indici della Rassegna

Titolo
TUTELA RISARCITORIA E NECESSITA’ DELL’IMMEDIATA IMPUGNATIVA DELL’ATTO LESIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Piemonte, Sentenza 11 giugno 2010 n. 2753.
Testo
1 - Secondo consolidato orientamento è inammissibile la domanda risarcitoria introdotta in seno al giudizio di ottemperanza al giudicato.
2 - E’ noto altresì che, seppur l’azione di annullamento del provvedimento non costituisce più un presupposto processuale dell’azione di risarcimento dei danni sofferti a causa del provvedimento illegittimo (Cass: Sezioni Unite del 23.12.2008), deve riconoscersi che l’omessa immediata censura dell’atto amministrativo fonte di danno patrimoniale porta al diniego della domanda di risarcimento, attesa l’impossibilità di correlare il danno al comportamento dell’amministrazione, assunto non iure.
L’omissione del gravame del provvedimento ha come immediata conseguenza l’insussistenza del fondamentale presupposto del paradigma immanente alla responsabilità aquiliana ossia la prova dell’ingiustizia del danno. Nel sistema processuale amministrativo non è concesso al giudicante di accertare incidentalmente e senza efficacia di giudicato, l’illegittimità del provvedimento amministrativo. Di talchè l’atto se non impugnato in sede demolitoria non può essere conosciuto e sindacato incidenter tantum ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria.
Di qui il rigetto della domanda di risarcimento per l’esito negativo nel merito dell'azione per impossibilità dell’analisi della condotta dell’Amministrazione atteso che il fatto produttivo del danno non è suscettibile di essere qualificato illecito.
3 - Occorre dar conto altresì che in materia di interessi pretensivi all’annullamento del provvedimento illegittimo ( generatore di danno) fa seguito l’attività rinnovatoria di tipo discrezionale, ma l’accoglimento dell’istanza del privato è meramente eventuale e con conseguente inammissibilità della tutela risarcitoria perché non è certo per il ricorrente il conseguimento del bene della vita, ovverosia l’accoglimento della sua istanza.
Con il riordino del processo amministrativo ( D.Lgs 104 del 2 luglio 2010) si è dato maggiore spazio alla possibilità dell’azione risarcitoria, rendendola autonoma e prevedendo un termine decadenziale di 120 gg. dal giorno in cui il fatto si è verificato ( art. 30).
Certo che nella definizione del danno va analizzato anche il comportamento delle parti, escludendo ogni ipotesi risarcitoria se omessi gli “strumenti di tutela previsti” ovvero aggravata la situazione proprio dalla condotta anche del danneggiato.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
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