Indici della Rassegna
Titolo
TUTELA RISARCITORIA E NECESSITAâ DELLâIMMEDIATA IMPUGNATIVA DELLâATTO LESIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sentenza 11 giugno 2010 n. 2753.
Testo
1 - Secondo consolidato orientamento è inammissibile la domanda risarcitoria introdotta in seno al giudizio di ottemperanza al giudicato.
2 - Eâ noto altresì che, seppur lâazione di annullamento del provvedimento non costituisce più un presupposto processuale dellâazione di risarcimento dei danni sofferti a causa del provvedimento illegittimo (Cass: Sezioni Unite del 23.12.2008), deve riconoscersi che lâomessa immediata censura dellâatto amministrativo fonte di danno patrimoniale porta al diniego della domanda di risarcimento, attesa lâimpossibilità di correlare il danno al comportamento dellâamministrazione, assunto non iure.
Lâomissione del gravame del provvedimento ha come immediata conseguenza lâinsussistenza del fondamentale presupposto del paradigma immanente alla responsabilità aquiliana ossia la prova dellâingiustizia del danno. Nel sistema processuale amministrativo non è concesso al giudicante di accertare incidentalmente e senza efficacia di giudicato, lâillegittimità del provvedimento amministrativo. Di talchè lâatto se non impugnato in sede demolitoria non può essere conosciuto e sindacato incidenter tantum ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria.
Di qui il rigetto della domanda di risarcimento per lâesito negativo nel merito dell'azione per impossibilità dellâanalisi della condotta dellâAmministrazione atteso che il fatto produttivo del danno non è suscettibile di essere qualificato illecito.
3 - Occorre dar conto altresì che in materia di interessi pretensivi allâannullamento del provvedimento illegittimo ( generatore di danno) fa seguito lâattività rinnovatoria di tipo discrezionale, ma lâaccoglimento dellâistanza del privato è meramente eventuale e con conseguente inammissibilità della tutela risarcitoria perché non è certo per il ricorrente il conseguimento del bene della vita, ovverosia lâaccoglimento della sua istanza.
Con il riordino del processo amministrativo ( D.Lgs 104 del 2 luglio 2010) si è dato maggiore spazio alla possibilità dellâazione risarcitoria, rendendola autonoma e prevedendo un termine decadenziale di 120 gg. dal giorno in cui il fatto si è verificato ( art. 30).
Certo che nella definizione del danno va analizzato anche il comportamento delle parti, escludendo ogni ipotesi risarcitoria se omessi gli âstrumenti di tutela previstiâ ovvero aggravata la situazione proprio dalla condotta anche del danneggiato.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
giovedì 15 luglio 2010
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