Indici della Rassegna
Titolo
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. VI Sent. 17 giugno 2010 n. 3832.
Riferimenti normativi:
- L. 241 del 1990
Testo
Nel caso in cui un Ente Locale adotti un atto amministrativo generale, che implichi, per alcuni aspetti, il sacrificio di interessi di alcuni soggetti individuabili occorre il preventivo avviso di inizio del procedimento ai sensi dellâ art. 7 L. 241/1990.
La L. 241/1990, allâart. 7, afferma che la Pubblica Amministrazione âè obbligata a dare comunicazione dellâavvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenirviâ.
Lâobbligo della comunicazione spetta allâorgano che emetterà il provvedimento in grado di incidere sulla situazione giuridica del soggetto o dei soggetti interessati.
Un provvedimento ministeriale con il quale si annulla il nulla â osta paesaggistico è pertanto nullo se emesso in carenza dellâavviso dellâavvio di inizio del procedimento ai privati interessati cui è conferito il diritto di partecipare alla fase propedeutica allâemissione dellâatto.
Non assume alcun rilievo la circostanza che lâente comunale locale autorizzante ha dato notizia alla parte della trasmissione del nulla â osta allâautorità statale per il relativo controllo.
Questa notizia non può essere assimilata ad una comunicazione di avvio del procedimento, poiché presso lâautorità statale si apre una nuova fase differente dalla precedente, in presenza di una differente autorità ed un altro responsabile del procedimento.
Lâonere della notizia di non è soddisfatto neppure dalla indicazione contenuta nellâautorizzazione paesaggistica, del necessario esercizio del potere ministeriale, né del ministero competente, in quanto ciò non garantisce in modo assoluto che la pratica sia stata trasferita allâautorità statale, né che questa ultima lâabbia effettivamente ricevuta.
La conoscenza che in questo modo il destinatario viene ad avere della ulteriore fase procedimentale non può essere ritenuta sufficiente per la sua eventuale presenza nel procedimento così attivato.
Altrimenti opinando si rischierebbe che lâinteressato entri nellâattività partecipativa senza sapere se effettivamente questo ulteriore procedimento fosse stato avviato, svolgendo un intervento inutile, avendo, tra lâaltro, lâautorità ministeriale il potere di acquisire dallâente attivo i chiarimenti e gli elementi utili.
La comunicazione dellâavvio del procedimento non ammette quindi equipollenti ed il suo mancato onere rende illegittimo il provvedimento emesso dallâorgano, non avendo garantito al soggetto di poter far valere le sue ragioni in sede procedimentale allâorgano â differente da quello attivo â che, con il suo atto va ad incidere in modo determinante sulla richiesta del privato.
a cura del Dott. Stefano Grasselli
Data
giovedì 15 luglio 2010
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