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Indici della Rassegna

Titolo
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. VI Sent. 17 giugno 2010 n. 3832. Riferimenti normativi: - L. 241 del 1990
Testo
Nel caso in cui un Ente Locale adotti un atto amministrativo generale, che implichi, per alcuni aspetti, il sacrificio di interessi di alcuni soggetti individuabili occorre il preventivo avviso di inizio del procedimento ai sensi dell’ art. 7 L. 241/1990.
La L. 241/1990, all’art. 7, afferma che la Pubblica Amministrazione “è obbligata a dare comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”.
L’obbligo della comunicazione spetta all’organo che emetterà il provvedimento in grado di incidere sulla situazione giuridica del soggetto o dei soggetti interessati.
Un provvedimento ministeriale con il quale si annulla il nulla – osta paesaggistico è pertanto nullo se emesso in carenza dell’avviso dell’avvio di inizio del procedimento ai privati interessati cui è conferito il diritto di partecipare alla fase propedeutica all’emissione dell’atto.
Non assume alcun rilievo la circostanza che l’ente comunale locale autorizzante ha dato notizia alla parte della trasmissione del nulla – osta all’autorità statale per il relativo controllo.
Questa notizia non può essere assimilata ad una comunicazione di avvio del procedimento, poiché presso l’autorità statale si apre una nuova fase differente dalla precedente, in presenza di una differente autorità ed un altro responsabile del procedimento.
L’onere della notizia di non è soddisfatto neppure dalla indicazione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica, del necessario esercizio del potere ministeriale, né del ministero competente, in quanto ciò non garantisce in modo assoluto che la pratica sia stata trasferita all’autorità statale, né che questa ultima l’abbia effettivamente ricevuta.
La conoscenza che in questo modo il destinatario viene ad avere della ulteriore fase procedimentale non può essere ritenuta sufficiente per la sua eventuale presenza nel procedimento così attivato.
Altrimenti opinando si rischierebbe che l’interessato entri nell’attività partecipativa senza sapere se effettivamente questo ulteriore procedimento fosse stato avviato, svolgendo un intervento inutile, avendo, tra l’altro, l’autorità ministeriale il potere di acquisire dall’ente attivo i chiarimenti e gli elementi utili.
La comunicazione dell’avvio del procedimento non ammette quindi equipollenti ed il suo mancato onere rende illegittimo il provvedimento emesso dall’organo, non avendo garantito al soggetto di poter far valere le sue ragioni in sede procedimentale all’organo – differente da quello attivo – che, con il suo atto va ad incidere in modo determinante sulla richiesta del privato.

a cura del Dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
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