Indici della Rassegna
Titolo
I CREDITI DELLA P.A. â COMPENSAZIONI CON IL BOLLINO
Abstract
Riferimenti normativi:
- Art. 31 del D.L. n. 78/2010
Testo
Tempi duri per gli enti pubblici, a partire dal 1º gennaio 2011, infatti, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale (per somministrazione, forniture e appalti) possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo⦠e pagate entro sessanta giorni.
Per attivare la nuova procedura di compensazione il creditore dovrà , però, acquisire la certificazione prevista dallâart. 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 185/2008 ed utilizzarla per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito dellâ iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione.
Tale certificazione consiste in una dichiarazione con cui lâente debitore (regione, ente locale, servizio sanitario nazionale ecc.) attesta lâesistenza del credito, la liquidità e la esigibilità dello stesso.
La certificazione dovrà essere rilasciata dallâente nei successivi venti giorni a partire dalla data di ricezione dellâistanza avanzata dal creditore.
Lâestinzione del debito iscritto a ruolo non sarà , però, automatica. Il titolare del credito (amministrazione finanziaria, agenti della riscossione ecc) dovrà infatti verificare, preventivamente, sia lâesistenza che la validità della certificazione prodotta dal debitore.
Solamente dopo tale verifica e solamente nel caso la stessa abbia dato riscontri positivi lâente titolare del credito iscritto a ruolo potrà perfezionare la procedura di compensazione.
Ultimo passaggio della nuova procedura di compensazione dei crediti verso la P.A. con i debiti iscritti a ruolo è costituito dallâobbligo di pagamento da parte dellâente pubblico (al quale la compensazione è stata richiesta) entro i sessanta giorni successivi al rilascio della certificazione in ordine alla qualità e veridicità del credito stesso.
Nellâeventualità che tale ultimo termine decorra infruttuosamente, lâagente della riscossione procederà , sulla base dellâoriginale iscrizione a ruolo emessa a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dellâente debitore utilizzando tutti gli strumenti ed i mezzi di cui dispone per la riscossione dellâoriginario debito iscritto a ruolo nei confronti del contribuente.
La nuova procedura di compensazione, così come ad oggi formulata, sembra destinata soltanto alle imprese con esclusione dei professionisti.
Le modalità attuative della nuova procedura dovranno essere stabilite da un apposito decreto del Ministero dellâEconomia e delle Finanze.
a cura del Geom. Renzo Graziotti
Data
giovedì 15 luglio 2010
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