Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
I CREDITI DELLA P.A. – COMPENSAZIONI CON IL BOLLINO
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti normativi: - Art. 31 del D.L. n. 78/2010
Testo
Tempi duri per gli enti pubblici, a partire dal 1º gennaio 2011, infatti, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di regioni, enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale (per somministrazione, forniture e appalti) possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo… e pagate entro sessanta giorni.
Per attivare la nuova procedura di compensazione il creditore dovrà, però, acquisire la certificazione prevista dall’art. 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 185/2008 ed utilizzarla per il pagamento totale o parziale delle somme dovute a seguito dell’ iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito è condizionata alla verifica dell'esistenza e della validità della certificazione.
Tale certificazione consiste in una dichiarazione con cui l’ente debitore (regione, ente locale, servizio sanitario nazionale ecc.) attesta l’esistenza del credito, la liquidità e la esigibilità dello stesso.
La certificazione dovrà essere rilasciata dall’ente nei successivi venti giorni a partire dalla data di ricezione dell’istanza avanzata dal creditore.
L’estinzione del debito iscritto a ruolo non sarà, però, automatica. Il titolare del credito (amministrazione finanziaria, agenti della riscossione ecc) dovrà infatti verificare, preventivamente, sia l’esistenza che la validità della certificazione prodotta dal debitore.
Solamente dopo tale verifica e solamente nel caso la stessa abbia dato riscontri positivi l’ente titolare del credito iscritto a ruolo potrà perfezionare la procedura di compensazione.
Ultimo passaggio della nuova procedura di compensazione dei crediti verso la P.A. con i debiti iscritti a ruolo è costituito dall’obbligo di pagamento da parte dell’ente pubblico (al quale la compensazione è stata richiesta) entro i sessanta giorni successivi al rilascio della certificazione in ordine alla qualità e veridicità del credito stesso.
Nell’eventualità che tale ultimo termine decorra infruttuosamente, l’agente della riscossione procederà, sulla base dell’originale iscrizione a ruolo emessa a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti dell’ente debitore utilizzando tutti gli strumenti ed i mezzi di cui dispone per la riscossione dell’originario debito iscritto a ruolo nei confronti del contribuente.
La nuova procedura di compensazione, così come ad oggi formulata, sembra destinata soltanto alle imprese con esclusione dei professionisti.
Le modalità attuative della nuova procedura dovranno essere stabilite da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
a cura del Geom. Renzo Graziotti


Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa