Indici della Rassegna
Titolo
I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti senza l'obbligo di esporre l'interesse sotteso all'istanza
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
(Consiglio di Stato, sent. 4 maggio 2004, n. 2716)
Testo
? Il Principio
L'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni il loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".
Dal contenuto di tale norme si evince che il presupposto legittimante l'istanza di accesso da parte di un consigliere, è quello secondo cui deve trattarsi di atti che possano essere utili all'espletamento del mandato, senza limitazione alcuna.
Con la sentenza in epigrafe viene chiarito che, nel momento in cui il consigliere precisa che la richiesta di accesso è avanzata per l'espletamento del mandato, ciò è sufficiente a giustificare la richiesta stessa, senza che occorrano ulteriori precisazioni o l'indicazione delle ragioni specifiche.
Non può essere sostenuto che il diritto di accesso dei consiglieri comunali troverebbe un limite nei diritti tutelati dall'ordinamento. E, anzi, è illegittimo il diniego di accesso agli atti della P.A. opposto alla richiesta di ostensione avanzata da un consigliere comunale, con la motivazione di salvaguardare la riservatezza dei terzi.
Detta necessità , infatti, è salvaguardata dall'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000 laddove statuisce che i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
Ciò precisato, non sussiste alcuna ragione logica perchè possa essere inibito l'accesso ad atti riguardanti i dati riservati a terzi.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 07 maggio 2004
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