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Indici della Rassegna

Titolo
COMMISSIONI CONSILIARI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti normativi: - D. Lgs. 267/2000.
Testo
In base all’art. 38 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 lo statuto di un ente locale può prevedere che il consiglio comunale o provinciale si avvalga di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
In questa ipotesi sta al regolamento determinare i poteri delle commissioni e disciplinarne l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
La loro istituzione e la successiva regolamentazione sono rimessi ad atti normativi interni dell’ amministrazione, i quali debbono comunque rispettare un limite invalicabile previsto dal legislatore che è quello del rispetto del criterio proporzionale nella loro composizione in modo da rispecchiare la proporzionalità all’ interno dell’organo principale ovvero il consiglio comunale o provinciale.
Essendo organi di consulenza al servizio del consiglio, essi non godono di una loro autonoma competenza, ma agiscono in funzione essenzialmente collaborativa a sostegno dell’attività dell’Ente.
La loro istituzione, una volta individuata dello statuto, permette all’organo di funzionare al servizio dell’attività amministrativa, rimettendo al regolamento interno la relativa disciplina pur in riferimento alla regolamentazione dei rapporti con il consiglio.
L’unico limite stabilito dalla disposizione legislativa nazionale è quello per cui la commissione deve rispettare, nella sua composizione, quella dell’organo consiliare, poiché essa non è altro che una proiezione, numericamente ridotta, del consiglio e pertanto la sua volontà esprime il risultato di quella che si sarebbe potuta raggiungere in sede assembleare.
Imponendo il legislatore, come unico limite allo loro istituzione, la quale deve avvenire dopo la prima seduta di insediamento ed, in ogni caso, entro 30 giorni, il rispetto della proporzionalità, rimettendo per ogni altro aspetto alla disciplina interna; il venir meno, per qualsiasi ragione, della maggioranza dei componenti, non implica la caducazione dell’organo consultivo, ma, in assenza di uno specifico richiamo regolamentare, la sostituzione con quei consiglieri che, appartenendo alla medesima lista, garantisca il mantenimento dell’equilibrio politico.
L’uscita, quindi, anche della maggioranza dei componenti di una commissione, non fa venir meno l’organo, ma garantisce a quest’ultimo di poter comunque continuare a funzionare, laddove tale carenza, a seguito della decadenza, possa essere sopperita dall’entrata dei neo consiglieri, allorquando sia disposto statutariamente l’obbligatorietà della istituzione della commissione consiliare, che continua ad agire, allorquando si fosse proceduto ad una modificazione nei soggetti componenti, che in nessun modo fanno venire meno la capacità dell’organo chiamato adempiere ai compiti per cui risulta istituito.
[Dott. Grasselli Stefano]

Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
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