Indici della Rassegna
Titolo
COMMISSIONI CONSILIARI
Abstract
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 267/2000.
Testo
In base allâart. 38 comma 6 del D. Lgs. 267/2000 lo statuto di un ente locale può prevedere che il consiglio comunale o provinciale si avvalga di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
In questa ipotesi sta al regolamento determinare i poteri delle commissioni e disciplinarne l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
La loro istituzione e la successiva regolamentazione sono rimessi ad atti normativi interni dellâ amministrazione, i quali debbono comunque rispettare un limite invalicabile previsto dal legislatore che è quello del rispetto del criterio proporzionale nella loro composizione in modo da rispecchiare la proporzionalità allâ interno dellâorgano principale ovvero il consiglio comunale o provinciale.
Essendo organi di consulenza al servizio del consiglio, essi non godono di una loro autonoma competenza, ma agiscono in funzione essenzialmente collaborativa a sostegno dellâattività dellâEnte.
La loro istituzione, una volta individuata dello statuto, permette allâorgano di funzionare al servizio dellâattività amministrativa, rimettendo al regolamento interno la relativa disciplina pur in riferimento alla regolamentazione dei rapporti con il consiglio.
Lâunico limite stabilito dalla disposizione legislativa nazionale è quello per cui la commissione deve rispettare, nella sua composizione, quella dellâorgano consiliare, poiché essa non è altro che una proiezione, numericamente ridotta, del consiglio e pertanto la sua volontà esprime il risultato di quella che si sarebbe potuta raggiungere in sede assembleare.
Imponendo il legislatore, come unico limite allo loro istituzione, la quale deve avvenire dopo la prima seduta di insediamento ed, in ogni caso, entro 30 giorni, il rispetto della proporzionalità , rimettendo per ogni altro aspetto alla disciplina interna; il venir meno, per qualsiasi ragione, della maggioranza dei componenti, non implica la caducazione dellâorgano consultivo, ma, in assenza di uno specifico richiamo regolamentare, la sostituzione con quei consiglieri che, appartenendo alla medesima lista, garantisca il mantenimento dellâequilibrio politico.
Lâuscita, quindi, anche della maggioranza dei componenti di una commissione, non fa venir meno lâorgano, ma garantisce a questâultimo di poter comunque continuare a funzionare, laddove tale carenza, a seguito della decadenza, possa essere sopperita dallâentrata dei neo consiglieri, allorquando sia disposto statutariamente lâobbligatorietà della istituzione della commissione consiliare, che continua ad agire, allorquando si fosse proceduto ad una modificazione nei soggetti componenti, che in nessun modo fanno venire meno la capacità dellâorgano chiamato adempiere ai compiti per cui risulta istituito.
[Dott. Grasselli Stefano]
Data
giovedì 15 luglio 2010
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