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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V sentenza 07 giugno 2010 n. 1704. Riferimenti normativi: - Art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000.
Testo
L’art. 54 Decreto Legislativo 267/2000 riconosce al sindaco, nella qualità di ufficiale del Governo, di adottare con provvedimenti motivati anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento “al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”.
L’adozione del provvedimento è pertanto subordinata alla necessità di fronteggiare ipotesi di imprevedibilità, urgenza e, per inidoneità di altri mezzi offerti dall’ ordinamento, il sindaco ha il potere, nei casi previsti, di contrastare situazioni estremamente gravi non risolvibili con gli ordinari strumenti.
Il presupposto per l’ordinanza è quindi nella eccezionalità della situazione la quale può essere legata, tra gli altri, all’inquinamento atmosferico o acustico ovvero alla sicurezza urbana.
Ciò che viene in rilievo è il pericolo del grave danno che possa minacciare il pubblico interesse per una situazione eccezionale o di emergenza cui è indispensabile intervenire immediatamente.
In riferimento alla esclusiva presenza di tali presupposti, l’autorità comunale potrà adottare il provvedimento urgente, essendo, altresì, censurabile qualsiasi altro che risulti svincolato da questi requisiti e legato ad ulteriori fattori come la tutela della quiete ed il riposo di alcuni soggetti che potrebbero essere lesi dall’apertura dei locali nelle ore notturne.
In questo caso quello che verrebbe in gioco è la necessità di proteggere esigenze abitative e soggiorno in riferimento a quelle economiche, aspetti, questi, completamente inconferenti con la finalità dell’ordinanza contingibile ed urgente, non essendo riscontrabile alcun effettivo pericolo per la pubblica incolumità cui è legato l’utilizzo del potere relativo ai provvedimenti extra ordinem.
Altro requisito indispensabile per la misura urgente è che il pericolo da fronteggiare riguardi un interesse generale che trascenda la posizione del singolo cittadino per riferirsi alla collettività, o quantomeno ad un numero elevato e quasi indeterminato di persone che ne possano beneficiare.
Al di fuori degli elementi sopra indicati non trova alcuna legittima giustificazione l’emissione dei provvedimenti cui all’art. 54 T. U. E. L., essendo valida ed efficace qualsiasi altra ordinanza pronunciata nell’ambito dei normali poteri di competenza degli organi comunali.
Un’ esigenza di tutela dall’ inquinamento acustico proveniente dalla somministrazione di bevande non costituisce situazione di pericolo grave ed urgente da richiedere provvedimenti speciali con i quali non si possono stabilire la chiusura dei pubblici esercizi oltre un certo orario, ma si tratta di una fattispecie efficacemente superabile con gli ordinari strumenti a tutela della salute pubblica.

Ulteriore aspetto da sottolineare è quello per cui le attività di vendita richiamate dal relativo D. Legislativo 114/1998, non ne comprende alcune tra le quali gelaterie, pasticcerie.
Ciò sta a significare che per queste non esistono limiti di orario ed il relativo potere sindacale riguarda esclusivamente la capacità di riorganizzare e coordinare gli orari degli esercizi commerciali, non quello di imporre fasce orarie di chiusura obbligata.
Qualora si possano verificare disturbi alla quiete pubblica legata all’apertura di pasticcerie e gelaterie, la pubblica amministrazione ha il potere – dovere di intervento, senza arrogarsi poteri specifici che il legislatore conferisce solo in alcune prestabilite ipotesi.

a cura del Dott. Grasselli Stefano

Autore
Data
giovedì 15 luglio 2010
 
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