Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
LOCALIZZAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 15 luglio 2010 n. 4557. Riferimenti Normativi: - Art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003; - Art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Testo
L’installazione di stazioni radio-base per telefonia mobile non necessita del permesso di costruire, essendo subordinata esclusivamente all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del D.Lgs. n. 259/03 (T.U. delle comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, lett. e) del D.P.R. n. 380/01 (T.U. Edilizia).
Costituendo, in definitiva, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 259/2003 normativa speciale e compiuta, essa prevale sulla disciplina generale dettata dal T.U. dell’edilizia, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire.
Tale compiutezza fa ritenere, dunque, che i titoli abilitativi previsti dal D.Lgs., sopra richiamato, (autorizzazione e denuncia di inizio attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell’edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura degli enti locali.
L’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 259/03, inoltre, dispone che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli articoli 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del T.U. Edilizia, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, applicando ad esse la normativa vigente in materia.
L’assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria, è di per se sufficiente a rendere le stesse compatibili a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali.
Sull’argomento è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 307 del 2003 statuendo che i criteri localizzativi e gli standards urbanistici stabiliti dagli enti locali non debbono essere tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti per la telefonia mobile, considerato che in assenza di specifiche previsioni urbanistiche, la collocazione degli impianti predetti, stante il preminente interesse pubblico che essi rivestono, deve ritenersi consentita sull’intero territorio comunale.
Pertanto devono ritenersi illegittime le limitazioni poste alle installazioni di stazioni radio base per la telefonia mobile, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona, rispetto a impianti di interesse generale, che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura su tutto il territorio.
Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, ha riconosciuto illegittime, con indirizzo costante, le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d’uso possano essere qualificati come sensibili.
a cura del Dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
sabato 31 luglio 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa