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Indici della Rassegna

Titolo
PRESUPPOSTI PER L’ESCLUSIONE DALLA GARA E POSSIBILITA’ DI SANATORIA PER FATTI NON IMPUTABILI ALL’IMPRESA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 12 luglio 2010 n. 4478. Riferimenti Normativi: - D.Lgs. n. 163 del 2006.
Testo
E’ illegittima l’esclusione da una gara del candidato/partecipante che abbia erroneamente versato, a titolo di contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza, un importo inferiore al dovuto se l’errore è da addebitarsi a fatto della stessa amministrazione che nell’indicazione del dovuto non ha esaustivamente e correttamente fornito le necessarie indicazioni.
In piena adesione dei principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento deve consentirsi, infatti, l’integrazione dell’importo versato assegnando un termine per la regolarizzazione ed omettendo, nelle more, ogni provvedimento interdittivo.
Anche secondo il giudice di appello, che ha confermato le statuizioni del giudice territoriale, le censure dell’impresa esclusa sono suscettibili di positiva valutazione sotto plurimi profili.
Il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui sottende l’individuazione della migliore offerta, non deve essere vanificato da clausole di dubbia interpretazione non immediatamente percepibili dai partecipanti.
Le condizioni di esclusione dalla gara vanno interpretate nel senso più favorevole all’ammissione degli aspiranti proprio per consentire la più ampia partecipazione e garantire un ambito più vasto di valutazioni e pervenire all’aggiudicazione a condizioni migliori.
L’inesattezza contenuta nel bando e disciplinare di gara dell’indicazione dell’importo da versare all’Autorità a titolo di contributo ha dato adito all’incertezza comportamentale provocando l’errore dell’impresa ricorrente.
La scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara è motivo (in ossequio ai principi costituzionali di buona fede e di tutela del legittimo affidamento) di legittima ammissibilità di attività integrativa ed obbligo in capo alla stazione appaltante di assegnazione all’uopo di un congruo termine, seppur perentorio, senza adottare, nelle more, alcun provvedimento di esclusione dalla procedura.
Nelle gare di appalto, in genere, può essere consentita la regolarizzazione documentale solo se i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione.
La sanatoria o l'integrazione postuma non si può tradurre in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione della "par condicio" e la regolarizzazione non può mai riguardare produzioni documentali violative di prescrizioni del bando (o della lettera di invito) presidiate dalla comminatoria di esclusione.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
sabato 31 luglio 2010
 
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