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Titolo
PRESUPPOSTI PER LâESCLUSIONE DALLA GARA E POSSIBILITAâ DI SANATORIA PER FATTI NON IMPUTABILI ALLâIMPRESA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 12 luglio 2010 n. 4478.
Riferimenti Normativi:
- D.Lgs. n. 163 del 2006.
Testo
Eâ illegittima lâesclusione da una gara del candidato/partecipante che abbia erroneamente versato, a titolo di contributo in favore dellâAutorità di Vigilanza, un importo inferiore al dovuto se lâerrore è da addebitarsi a fatto della stessa amministrazione che nellâindicazione del dovuto non ha esaustivamente e correttamente fornito le necessarie indicazioni.
In piena adesione dei principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento deve consentirsi, infatti, lâintegrazione dellâimporto versato assegnando un termine per la regolarizzazione ed omettendo, nelle more, ogni provvedimento interdittivo.
Anche secondo il giudice di appello, che ha confermato le statuizioni del giudice territoriale, le censure dellâimpresa esclusa sono suscettibili di positiva valutazione sotto plurimi profili.
Il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui sottende lâindividuazione della migliore offerta, non deve essere vanificato da clausole di dubbia interpretazione non immediatamente percepibili dai partecipanti.
Le condizioni di esclusione dalla gara vanno interpretate nel senso più favorevole allâammissione degli aspiranti proprio per consentire la più ampia partecipazione e garantire un ambito più vasto di valutazioni e pervenire allâaggiudicazione a condizioni migliori.
Lâinesattezza contenuta nel bando e disciplinare di gara dellâindicazione dellâimporto da versare allâAutorità a titolo di contributo ha dato adito allâincertezza comportamentale provocando lâerrore dellâimpresa ricorrente.
La scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara è motivo (in ossequio ai principi costituzionali di buona fede e di tutela del legittimo affidamento) di legittima ammissibilità di attività integrativa ed obbligo in capo alla stazione appaltante di assegnazione allâuopo di un congruo termine, seppur perentorio, senza adottare, nelle more, alcun provvedimento di esclusione dalla procedura.
Nelle gare di appalto, in genere, può essere consentita la regolarizzazione documentale solo se i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione.
La sanatoria o l'integrazione postuma non si può tradurre in una violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una violazione della "par condicio" e la regolarizzazione non può mai riguardare produzioni documentali violative di prescrizioni del bando (o della lettera di invito) presidiate dalla comminatoria di esclusione.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 luglio 2010
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