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Titolo
ESCLUSIONE DALLA GARA PER FALSE DICHIARAZIONI RESE DAL TITOLARE DI UNA SOCIETAâ CONSORZIATA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Piemonte, Sez. I, Sentenza 16 luglio 2010 n. 3129.
Riferimenti Normativi:
- Art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Testo
Lâarticolo 38, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (requisito di partecipazione alle pubbliche gare di appalto) impone lâassenza di qualsivoglia pendenza fiscale prescindendo dallâentità del debito e da ogni valutazione di gravità dellâinadempienza, diversamente dal parallelo requisito dellâassenza di pregiudizi penali, per i quali la legge specifica utilizzando il termine âgravi reatiâ.
Ai fini dellâesclusione dalle gare non ha alcuna rilevanza, in relazione allâaddebito di false dichiarazioni rese in contesto di autocertificazione, lâelemento soggettivo doloso e colposo del ricorrente ma solo lâobiettiva esistenza del falso.
Lâautocertificazione è infatti un modulo semplificatorio di favore che agevola lâinteressato ma contemporaneamente lo onera di specifica attenzione e verifica sia per non indurre in capo allâamministrazione lâonere di una impossibile verifica sullâelemento soggettivo del dichiarante sia perché la responsabilità della verifica dei dati autocertificati correttamente bilancia la semplificazione così ottenuta.
Il Consiglio di Stato, in precedenti orientamenti, ha disposto che nel caso di partecipazione di un consorzio di imprese ad una gara per lâaffidamento di un servizio pubblico, i requisiti di carattere generale, morale e di affidabilità necessari alla partecipazione devono essere posseduti e comprovati da ciascuna impresa consorziata; pertanto, indipendentemente dalla forma societaria in cui il consorzio è costituito, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di aggiudicazione della gara in favore del consorzio stesso, nel caso in cui una delle imprese consorziate abbia omesso di comprovare idoneamente, secondo le prescrizioni del bando, il possesso dei requisiti.
In sostanza la peculiarità che il consorzio stabile si strutturi in forma societaria, non gli fa perdere la specifica caratteristica di consorzio così anche consentendogli di beneficiare dei relativi vantaggi in sede di partecipazione alla gara (appunto indicando singoli consorziati come esecutori) ma assumendone i relativi oneri.
Per quanto attiene alla sanzione applicabile in caso di violazione della normativa appena richiamata, lâorientamento prevalente comporta che le false dichiarazioni rese in relazione ai requisiti di ordine generale comportino la sola esclusione dalla gara, non trovando, contestualmente, applicazione le ulteriori sanzioni di segnalazione allâautorità di vigilanza e incameramento della cauzione disposta (a prescindere da una specifica prova ed allegazione di danno), in quanto lâirrogazione di tale triplice sanzione è applicabile alle sole irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui allâart. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e non anche a quelle relative ai requisiti ex art. 38 (sanzionabili esclusivamente con lâesclusione dalla gara).
a cura del Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 31 luglio 2010
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