Indici della Rassegna
Titolo
ANOMALIA DELLâOFFERTA E CHIARIMENTI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 12 luglio 2010 n. 4483.
Testo
1 - L'impresa che assume di essere stata lesa nella partecipazione alla gara deve impugnare gli atti della procedura ad evidenza pubblica solo a seguito dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione provvisoria, infatti, ha natura di atto endoprocedimentale, di talchè lâeventuale lesione del bene della vita preteso dal soggetto escluso dalla selezione si concretizza solo con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
La tempestività dellâimpugnativa è da riferirsi limitatamente agli atti di esclusione od avverso le clausole del bando che rendano impossibile e sono di i impedimento alla partecipazione alla gara.
Lâart. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 dispone la comunicazione dellâavvenuta aggiudicazione al fine di consentire agli interessati la conoscenza piena di un elemento essenziale del provvedimento. La pubblicazione dellâaggiudicazione allâAlbo Pretorio, secondo costante giurisprudenza, non è influente ai fini della conoscenza dellâatto; detto adempimento formale di conoscenza legale è richiesto solo per chi non è direttamente contemplato nell'atto. Il riferito adempimento non può essere disatteso neppure laddove nel disciplinare si sia fatto richiamo allâart. 12 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi della approvazione automatica dellâaggiudicazione provvisoria. Né è ammissibile una dilazione del termine decadenziale fino allâespletamento dellâaccesso agli atti del procedimento.
Se di contro solo con lâaccesso agli atti di gara si è resa possibile lâacquisizione formale di uno degli elementi essenziali dellâatto lesivo, che ne integra la piena conoscenza ai fini dellâinsorgenza dellâonere dellâimpugnazione, corretta deve essere considerata la decorrenza del termine per ricorrere se si può dimostrare che solo dal detto accesso si è avuta la conoscenza di tutti gli atti del procedimento.
2 - Il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala mira a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata e divenuta immutabile con inammissibilità delle giustificazioni che risultino dirette ad una rappresentazione dellâofferta stessa sostanzialmente difforme rispetto allâoriginaria.
In tale sede non possono consentirsi modifiche od integrazioni della proposta ma può solo procedersi alla verifica della bontà dellâofferta consapevolmente già formulata ed immutabile. La disposizione dellâart. 86 comma 5 del codice dei contratti pubblici, impone che le offerte siano corredate dalle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione, con conseguente inaccettabilità delle giustificazioni che di fatto mirino a dare una rappresentazione dei costi difforme da quella presentata in sede di gara stessa.
Ne consegue lâinammissibilità delle modifiche soprattutto se le rimodulazione dei costi e delle singole previsioni concretizzino una diversa rappresentazione dellâorganizzazione secondo una acquisizione di mezzi ottenuti in epoca successiva alla scadenza dei termini della gara
Se si ammettesse detta possibilità sarebbe vanificato il procedimento di verifica, consentendosi sostanzialmente la presentazione di una nuova offerta e pervenendosi alla violazione delle regole in materia di gare pubbliche in contrasto anche con i principi di par condicio, trasparenza e della stessa ragion dâessere della gara pubblica.
Se è vero che deve essere ammessa la facoltà di modificare le originarie giustificazioni, è vero che detta facoltà va circoscritta alla possibilità di dedurre ragioni di risparmio in precedenza non considerate, sebbene già deducibili in sede di domanda di partecipazione, ovvero per intervenute circostanze oggettive che hanno consentito compensazioni interne allâofferta originaria ed idonee ad accreditare lâeseguibilità dellâappalto secondo il ribasso indicato.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 31 luglio 2010
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