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Indici della Rassegna

Titolo
CONCORSO – PROVE SCRITTE – REGOLA DELL’ANONIMATO VIOLAZIONE – ANNULLAMENTO DELLA PROVA
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 25 giugno 2010 n. 4119.
Testo
Nei concorsi pubblici, la regola dell’anonimato delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio
In merito alla sussistenza o meno della violazione di tale regola , per quanto si possa tentare di individuare dei criteri obiettivi di valutazione finalizzati ad acclarare se l’inserimento nelle buste contenenti gli elaborati di alcuni fogli non vidimati, da parte del candidato di un pubblico concorso, possa essere considerata azione idonea a violare il principio dell’anonimato, ex art. 14, D.P.R.. n.487/1994, tali criteri rimangono pur sempre discrezionali ed opinabili, in quanto tali, idonei a determinare soluzioni imprevedibili ed aleatorie.
Nella motivazione della sentenza in rassegna si ammette palesemente che in tema di controversie aventi ad oggetto la violazione della regola dell’anonimato, la giurisprudenza non risulta univocamente orientata.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento: a tal fine occorre, invece, l’esistenza di elementi atti a comprovare in modo inequivoco l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.
Viceversa, secondo un opposto orientamento giurisprudenziale (ritenuto, peraltro, prevalente) e al quale la Sez. IV , con la sentenza in rassegna, ha ritenuto attenersi, le regole che vietano l’apposizione di segni di riconoscimento sono finalizzate a garantire l'anonimato della prove scritte, a salvaguardia della par condicio tra i candidati.
Ne consegue che interessa non tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione.
In concreto tale ipotesi ricorre quando la particolarità riscontrata assume un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di svolgimento della procedura, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o i singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto.
I Giudici di “Palazzo Spada” (con la sentenza in epigrafe) sostengono che l’inserimento, da parte del candidato, di fogli non regolarmente vidimati e bollati si configura come segno distintivo ed anomalo, del tutto idoneo a rendere riconoscibili gli elaborati stessi.
E sembra innegabile, secondo criteri di ragionevolezza e in un contesto in cui era preciso onere dei candidati quello di controllare la regolarità formale degli elaborati consegnati alla Commissione, che l’anomalia delle modalità operative seguite possa essere considerata una palese violazione delle regole che impongono l’anonimato delle prove in quanto ciò che conta è, come si è detto, la idoneità obbiettiva del segno a fungere da elemento di identificazione.
a cura del Geom. Renzo Graziotti


Autore
Data
sabato 31 luglio 2010
 
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