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Indici della Rassegna

Titolo
STAZIONE RADIO PER CENTRO TRASMITTENTE ONDE MEDIE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 15 luglio 2010 n. 4575. Riferimenti Normativi: - Art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003.
Testo
La determinazione conclusiva del procedimento di conferenza di servizi non è un momento riepilogativo delle determinazioni assunte in detta sede, ma è atto conclusivo delle decisioni ivi declinate ed acquista autonoma essenza costitutiva. Da ciò consegue che il soggetto istante ha come referente solo il responsabile del procedimento e, quindi, una sola amministrazione.
A riprova della detta tesi il collegio fa richiamo ad un precedente intervento dello stesso giudicante (Cons. Stato 7570/2009) che a tal fine ha richiamato, da un lato, l’abrogazione della precedente disposizione normativa che attribuiva carattere esecutivo alla determinazione conclusiva dei lavori della conferenza, dall’altro, la stessa conformazione della struttura del procedimento che distingue nettamente la fase conclusiva della conferenza dall’atto conclusivo, tale da essere costitutivo del provvedimento.
Da quanto sopra discende anche che la lesività si concretizza con l’adozione del provvedimento determinativo conclusivo e mai con la conoscenza delle singole espressioni di volontà delle amministrazioni. Ne consegue che il gravame dovrà essere proposto avverso l’atto provvedimentale e non avverso il verbale conclusivo della conferenza.
- E’ irregolare la conferenza laddove siano stati ammessi a partecipare soggetti estranei alle amministrazioni chiamate ad esprimersi, atteso che la presenza di soggetti, seppur senza diritto di voto, in qualche modo interessati all’atto (ma pubblicamente coinvolti) può aver avuto effetti condizionanti la volontà dei presenti e, comunque, poter orientare le espressioni di voto delle singole amministrazioni od essere motivo di espressioni di poca chiarezza nella manifestazione del volere.
- Ai sensi della disposizione di cui all’art. 14 L. 241/1990 ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un solo rappresentante, indipendentemente dalle articolazioni della pubblica amministrazione chiamata ad esprimersi, non potendo riconoscersi una soggettività giuridica distinta per ogni struttura organizzativa, pervenendosi altrimenti ad uno squilibrio nell’ambito della composizione della conferenza.
L’unico rappresentante per ogni amministrazione deve farsi carico della sintesi della preventiva ponderazione degli interessi coinvolti al fine dell’effettiva semplificazione e concentrazione amministrativa e a garanzia dell’indirizzo maggioritario nell’ambito della conferenza.
Laddove siano stati violati i detti principi i lavori della conferenza vanno annullati e l’amministrazione proponente deve riconvocare gli interessati e svolgere i lavori secondo i criteri delineati in sentenza.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
sabato 31 luglio 2010
 
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