Testo
? Il Principio
Il Supremo consesso amministrativo, chiamato a pronunciarsi sullâistanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado impugnata, accertata la completezza del contraddittorio e dellâistruttoria e ritenuti sussistenti i presupposti di cui allâart. 21, comma 10, della legge 1034/71, ha deciso di definire il giudizio nel merito a norma dellâart. 26 stessa legge.
La pronuncia del Consiglio di Stato, benché succintamente motivata, merita attenzione dal momematteso che chiarisce alcuni aspetti della materia relativa alla dispensa dal servizio militare, materia che - come è noto - è stata oggetto, soprattutto negli ultimi anni, di una profonda riforma.
Premettono i giudici che la prestazione del servizio militare è obbligatoria, costituendo esplicazione di un preciso obbligo costituzionale (art. 52), cosicché le fattispecie che prevedono la dispensa devono considerarsi di carattere eccezionale e di stretta interpretazione.
Il D.M. 16 ottobre 2000 - recante lâindividuazione delle condizioni per la dispensa dagli obblighi di leva, come integrato e modificato con il successivo D.M. 30 luglio 2001 - prevede, allâart. 1, comma 1, lett. m), che possa ottenere la dispensa il giovane âselezionato da enti pubblici e privati ai fini dellâassunzione, già in fase avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto lâadempimento degli obblighi di leva, sempre che venga prodotta la comprovante documentazioneâ.
Per il Collegio, detta previsione, sebbene finalizzata a favorire lâoccupazione lavorativa dei giovani, deve essere interpretata - coerentemente con il disposto della lett. a) del comma 3 dellâart. 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, di cui costituisce specificazione ed attuazione ai sensi del successivo comma 4) â nel senso che la dispensa potrà essere concessa nellâipotesi di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato (C. d. S., sez. IV, 24/06/2003, n. 3797 e 08/07/2003, n. 4078) o di contratto a tempo determinato di apprendistato e formazione e lavoro.
Queste ipotesi appaiono le uniche idonee a giustificare - ai sensi del 2° comma dellâart. 52 Cost., in un ponderato equilibrio degli opposti interessi, entrambi costituzionalmente tutelati â il sacrificio dellâimprescindibile obbligo alla prestazione del servizio militare.
Le ipotesi di cui sopra, infatti, possono offrire ai giovani rispettivamente una stabile occupazione ovvero unâinsostituibile opportunità di formazione professionale propedeutica allâavviamento al lavoro.
Per i giudici, nessuna dispensa può, invece, essere concessa nei casi in cui il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) sia già in atto.
In tale ultima ipotesi dovrebbe escludersi il pregiudizio alla posizione di lavoro dellâinteressato, trovando applicazione il secondo comma dellâart. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dallâart. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, secondo cui la chiamata alle armi, per adempiere agli obblighi di leva, "sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Lâimportante assunto del Collegio merita però alcune considerazioni".
Il riferimento al D.P.R. n. 237/1964 può essere condiviso - a parere di chi scrive - unicamente riguardo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, la chiamata alle armi nel caso di stipula di contratti a tempo determinato quali il C.F.L. e lâApprendistato è idonea a produrre, in capo al giovane militarizzato, un sicuro ed irreparabile nocumento al suo interesse relativo allâinserimento nel mondo del lavoro.
Se è vero che il D.P.R. citato produce la sospensione del rapporto di lavoro già in essere, con diritto alla conservazione del posto, è vero pure che la chiamata alle armi penalizzerà il giovane nella futura conversione del contratto a termine in definitivo. Lâinterpretazione prospettata dai giudici rischia di contrastare con i principi posti alla base della stessa disciplina considerata, volta appunto a favorire lâingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Ancora, lâaccoglimento â in toto - dellâinterpretazione giurisprudenziale prospettata, produrrebbe unâingiustificata disparità di trattamento tra coloro che possono vantare una mera proposta e coloro che invece hanno già formalizzato il contratto.
Lâopinione rappresentata trova valido supporto nella prassi (contraria alla sentenza segnalata) dello specifico dipartimento del Ministero della Difesa che concede la dispensa sia ai chiamati che abbiano ottenuto una concreta proposta di stipula di Contratto di formazione e lavoro ed Apprendistato, sia a quei soggetti che alla data della chiamata abbiano già stipulato un contratto di lavoro rientrante nelle tipologie considerate.