Indici della Rassegna
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Commissione tributaria regionale sent. n. 165.
Riferimenti normativi:
- L. 730/1985;
- L. 96/2006
Testo
La L. 730/1985 e successive modifiche, indica lâagriturismo come quella attività intenta esclusivamente alla ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli.
Colui che esercita lâattività agrituristica così come delineata dalla normativa, beneficia della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale applicata al titolare dellâimpresa agricola.
Questa assimilazione è oggi pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza secondo la quale, le attività agrituristiche caratterizzate anche da un rapporto di strumentalità rispetto alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che rimangono principali, sono a tutti gli effetti attività agricole.
In base a questa ricostruzione la commissione regionale tributaria ha ritenuto che agli agriturismi si applicano tutte le agevolazioni che competono alle imprese agricole, escludendo la possibilità di una assimilazione con le attività alberghiere.
Ne consegue che le tariffe previste a livello sia locale che nazionale sono quelle applicate per le attività agricole e pertanto tutti i benefici per questo ultimo settore si estendono a quelle relative alla ricezione ed ospitalità .
Le considerazioni sopra enunciate non possono, quindi, che far ritenere come le aziende di agriturismo risultino esenti dal pagamento della tassa di smaltimento dei rifiuti alla stregua delle imprese agricole.
I comuni possono, allâinterno delle facoltà loro conferite, ridurre o esentare le tariffe applicate ai fabbricati rurali di tipo abitativo, come potranno prevederne lâesclusione della TARSU, come previsto dalla L. 425/1996, la quale conferisce agli enti locali di introdurre questa totale esclusione dal pagamento dei tributi per gli edifici rurali posti nelle zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli.
In riferimento a ciò, quindi, non trovando applicazione lâaffinità tra le strutture alberghiere ricettive e quelle agrituristiche, la esenzione dal tributo è legata allâautomaticità dellâapplicazione della disposizione legislativa vigente, senza necessità di una preventiva richiesta di beneficio; pertanto lâ eventuale omissione non può in alcun modo escludere lâapplicabilità dellâesonero.
I locali in cui si svolge lâattività di agriturismo non sono configurati in alcun modo come alberghi, che, al contrario dei primi, debbono pagare la tassa rifiuti, ma a quelli utilizzati per lâattività agricola con tutti i risultati positivi che ne conseguono.
Il ragionamento così impostato garantisce alle strutture dedite allâattività agrituristica lâapplicabilità dellâ intera normativa prevista in ambito agricolo, riscontrando tra le due iniziative lavorative una plausibile identità o quantomeno una affinità che ne garantisce una univocità nella normativa applicabile soprattutto sotto lâaspetto fiscale.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
sabato 31 luglio 2010
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