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Indici della Rassegna

Titolo
RAPPORTO INFORMATIVO DI UN DIPENDENTE STATALE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
RAPPORTO INFORMATIVO DI UN DIPENDENTE STATALE
Testo
Se, come è noto, il rapporto informativo ha la funzione di valutare la figura professionale del dipendente (limitatamente all’anno cui si riferisce) attraverso le singole voci analitiche volte a delineare le caratteristiche dell’attività prestata, quali l’osservanza dei doveri di ufficio, la qualità del servizio prestato, la capacità organizzativa, il rendimento, la cultura generale e la capacità professionale, l’attitudine alle funzioni superiori, i lavori originali elaborati per il servizio, gli incarichi svolti, le qualità morali e di carattere, nonché la stima ed il prestigio goduto in ufficio, può rilevare quale giudizio “sfavorevole” per il dipendente in quanto peggiorativo della valutazione riportata nell’anno precedente, ai fini della necessità di una adeguata motivazione, solo quello che presenti una significativa caduta di giudizio. Infatti, la valutazione delle “qualità” del dipendente”, del suo modo di effettuare la prestazione lavorativa e di rapportarsi con i propri colleghi e i terzi contenuta nel rapporto informativo del dipendente è giudizio connotato da un certo margine di apprezzamento di merito che lo rende sindacabile in sede di giudizio di legittimità prevalentemente sotto i profili della motivazione, della carenza di presupposto e della macroscopica irragionevolezza, mentre non lo è per contraddittorietà coi giudizi espressi negli anni precedenti.
In sostanza, la cadenza annuale delle valutazioni e la conseguente autonomia dei relativi giudizi costituiscono le linee portanti di un sistema all’interno del quale il pur comprensibile affidamento del dipendente in ordine alla conservazione dei livelli di classifica in precedenza attinti recede rispetto all’interesse pubblico cui è finalizzata la verifica; interesse pubblico che è da ravvisarsi, alla stregua della normativa primaria e secondaria applicabile, nel monitoraggio continuo della qualità del servizio prestato in relazione ad elementi presupposti (soggettivi ma anche oggettivi) necessariamente non rigidi ed immutabili.
In tale quadro di riferimento le diversificazioni dei punteggi riferiti a differenti periodi annuali oggetto di valutazione costituiscono evenienza, per così dire, fisiologica, e ciò porta tendenzialmente ad escludere che la variazione costituisca “ex se” indice di contraddittorietà.
Quanto alla competenza per la compilazione delle note caratteristiche dei pubblici dipendenti, essa spetta al dirigente preposto all’ufficio a quel momento, dovendo necessariamente restare ininfluenti gli eventuali precedenti avvicendamenti.

[a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni]


Autore
Data
sabato 31 luglio 2010
 
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