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Indici della Rassegna

Titolo
ESIGUITA’ DEL FATTO E SANZIONE AMMINISTRATIVA
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. VI Sent. 15/07/2010 n. 4480. Riferimenti normativi: - L. 66/1990.
Testo
L’applicabilità di una sanzione penale, in quanto restrittiva della libertà, è conseguenza di una condotta grave posta in essere da un agente.
Il tipo di provvedimento da irrogare sarà previsto esclusivamente dalla legge e legato alla lesione commessa, potendo in alcuni casi il legislatore prevedere meccanismi idonei ad escludere il riconoscimento del reato qualora il comportamento risulti particolarmente tenue.
Laddove espressamente il legislatore qualifichi il fatto come reato, invece, il giudice è tenuto ad applicare la pena la quale risulta commisurata al comportamento offensivo.
In caso dell’eventuale minima gravità offensiva, questa condotta così tenue incide sul quantum della sanzione.
Questa esigua determinazione della pena rimessa ad una certa discrezionalità del giudice rappresenta certamente una eccezione alla regola generale e, come tale, non suscettibile di estensione analogica.
Pertanto, il principio sopra richiamato, non può trovare applicazione fuori dei casi previsti non risultando utilizzabile nei riguardi delle sanzioni amministrative.
In riferimento all’illecito amministrativo non esiste, infatti, una regola come quella riconducibile in ambito penale, in considerazione della differente tipologia tra le due sanzioni.
Quella penale limita la libertà personale, quella amministrativa è legata alla violazione di una norma che costituisce illecito amministrativo, ed è esclusivamente di natura pecuniaria.
L’esiguità è giustificabile quindi solo laddove la conseguenza dell’illecito incida sulla libertà personale non trovando alcun altro riscontro normativo in ambito amministrativo.
La disciplina in questo settore ha una sua specificità che non permette nessuna possibilità di un’applicazione oltre la materia regolata e la particolare natura del rapporto sotteso – quello tra pubblica amministrazione e cittadino – giustifica una normativa idonea a regolare solo ed esclusivamente questo tipo di relazione tra pubblico e privato.
L’autonomia e la peculiarità rintracciabile tanto nell’ambito penale quanto in quello amministrativo, facendo riferimento a due aspetti tra loro differenti, riconoscono come idonea una disciplina applicabile solo alla fattispecie sottesa e tutte le eccezioni che la singola normativa può introdurre trovano riscontro ineludibile ed unico nell’ipotesi particolare che la disposizione legislativa va a regolamentare.
Nessuna estensibilità regolamentare è quindi prevista tra le due ipotesi ed in particolare per quel che riguarda il principio in ambito penale dell’esiguità del fatto che giustifica l’applicabilità di una sanzione ridotta non trova alcun riscontro in quello amministrativo.

a cura del dott. Stefano Grasselli
Autore
Data
sabato 31 luglio 2010
 
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