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Indici della Rassegna

Titolo
MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA (DA ZONA COMMERCIALE AD AGRICOLA) – DISCREZIONALITA’ DEL COMUNE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 27 luglio 2010 n. 4920.
Testo
In sede di adozione di strumenti urbanistici generali, le scelte relative alla destinazione urbanistica dei suoli non necessitano, in linea di massima, di specifica motivazione, potendo questa ricavarsi dai principi generali di impostazione dello strumento urbanistico. In particolare non occorre specifica motivazione, non sussistendo una aspettativa qualificata, nel caso in cui venga mutata la destinazione urbanistica pregressa della medesima area rispetto alla quale l’Amministrazione conserva l’ampia discrezionalità che connota tutte le successive scelte urbanistiche, ivi compresa la possibilità di modifica in peius rispetto agli interessi del proprietario.
Le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da amplissime valutazioni discrezionali che, nel merito, appaiono insindacabili e che sono per ciò stesso attaccabili solo per di errori di fatto, per abnormità e irrazionalità delle stesse scelte. In ragione di tale discrezionalità tecnico-amministrativa, l’Amministrazione non è tenuta a fornire un’apposita motivazione in ordine alle scelte operate in sede di pianificazione del territorio, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano l’impostazione del piano
Non può ritenersi né abnorme né irrazionale la scelta di un Comune di adottare una variante che prevede per una zona il mutamento della previgente destinazione terziario-commerciale in zona destinata a verde agricolo; né tale mutamento può essere contestato facendo riferimento alla "vocazione commerciale" dell’area, atteso che tale vocazione anche se in fatto veritiera e sussistente e ancorché inizialmente consacrata in atti amministrativi, non può certo condizionare le scelte urbanistiche da effettuarsi da parte dell’Ente locale, cui compete il potere di pianificazione territoriale, rispetto al quale le posizioni del privato sono necessariamente recessive
La classificazione di un’area come destinata ad uso agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, potendo trovare una siffatta destinazione la sua ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale preposta al governo del territorio di sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni.
La destinazione di piano regolatore a verde agricolo di un’area può anche essere funzionale ad un uso non strettamente agricolo della stessa, ma può giustificarsi con l’esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione dell’aggregato urbano e della conseguente cementificazione, che tanto negativamente incide sugli assetti complessivi del territorio.
Le osservazioni presentate dai privati nel corso del procedimento di adozione di uno strumento urbanistico sono un mero apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico stesso e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano

a cura del Geom. Renzo Graziotti

Autore
Data
domenica 15 agosto 2010
 
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