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Indici della Rassegna

Titolo
MUTAMENTO DELLA DESTIAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 03 agosto 2010 n. 5170. Riferimenti Normativi: - Art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Testo
Nel caso in cui alcuni fabbricati insistenti su un’unica area avente, secondo lo strumento urbanistico generale, destinazione urbanistica artigianale, ed originariamente assentiti a tale scopo, siano stati trasformati in unità residenziali, si configura la fattispecie di lottizzazione abusiva.
Il reato di lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nell’art. 18 della L. n. 47 del 1958, trasfuso senza modificazioni nell’art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001, può essere realizzato mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio.
Particolare rilevanza assume, quindi, la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici, in quanto la lottizzazione abusiva viene ad incidere sul potere di programmazione dell’uso del territorio da parte dell’ente locale o sull’assetto del territorio già stabilito.
Al riguardo è stata identificata la lottizzazione abusiva nel caso in cui le singole unità abitative perdano la originaria destinazione d’uso per acquistare quella residenziale, posto che tale modifica si pone in contrasto con lo strumento urbanistico.
Nella fattispecie appena delineata rientra tra i poteri della pubblica amministrazione l’annullamento in autotutela del permesso di costruire per la realizzazione di manufatti artigianali – anche se rilasciato sette anni prima – nel caso in cui, a fondamento di tale provvedimento, la P.A. ponga il fatto che i manufatti stessi siano stati interessati da mutamento di destinazione d’uso, mediante trasformazione in unità residenziali.
Il Collegio ha sul punto osservato che il termine massimo per l’annullamento del permesso di costruire è fissato in dieci anni dalla adozione dello stesso. In più, per analogia, ha ricordato, con la sentenza in rassegna, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in riferimento alle convenzioni di lottizzazione, il termine per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è fissato in dieci anni dalla sottoscrizione dell’atto negoziale e conseguentemente considera agibile il correlativo diritto dell’Amministrazione alla scadenza di tale arco temporale.
a cura del Dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
domenica 15 agosto 2010
 
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