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Indici della Rassegna

Titolo
PROMISSARIO ACQUIRENTE: POSSESSORE O DETENTORE?
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza 22 luglio 2010 n. 17245.
Testo
La sezione seconda della Suprema Corte si è pronunciata in merito ad un problematica assai frequente nel settore immobiliare: il promissario acquirente che ottiene la consegna dell’immobile prima del rogito notarile diventa mero detentore (e non anche possessore) dello stesso e non ha, pertanto, - così come nel caso in esame - diritto al rimborso alle eventuali migliorie apportate all’immobile.
Si è dovuti intervenire, in prima battuta, a definire la questione della natura giuridica del rapporto intercorrente tra il promissario acquirente ed il bene “consegnato” prima della stipula dell’atto definitivo di compravendita.
La dottrina si divide in merito: una parte ritiene che la consegna dell’immobile, anche in assenza del contratto definitivo, anticipa gli effetti della compravendita vera e propria, la quale, verrebbe a perfezionarsi in momenti successivi: con la sottoscrizione del preliminare il promissario acquirente entra nel possesso del bene del quale, poi, acquista la proprietà con la sottoscrizione del contratto definitivo.
Altri, invece, così come poi avvalorato da recenti pronunce delle Sezioni Unite, reputano che tra le parti venga stipulato un contratto di comodato - collegato al preliminare di compravendita – per effetto del quale il futuro acquirente diventa detentore qualificato del bene.
Nel caso di specie, per concludere, proprio in applicazione di tale ultimo principio, la Corte ha negato la restituzione sia delle spese sostenute per effettuare delle migliorie all’immobile sia per quelle sostenute per riparazioni straordinarie, non ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art. 1150 c.c.

a cura della Dott.ssa Eleonora Pala

Autore
Data
domenica 15 agosto 2010
 
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