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Indici della Rassegna

Titolo
APPALTO SERVIZI E COOPERATIVE SOCIALI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 02 agosto 2010 n. 5100
Testo
Poiché il servizio di scuolabus si inquadra nel concetto di servizio pubblico locale, come qualificato dall'art. 112 del T.U.E.L. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ad esso non è legittimamente applicabile la normativa di cui all’art. 5, comma 1, della l. 8 novembre 1991 n. 38. Non è pertanto possibile stipulare convenzioni con le cooperative sociali - seppur finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate – per l’espletamento di servizio pubblici.
Ma per l’affidamento del detto tipo di servizio dovrà procedersi alla gara secondo la precisa disciplina di cui al T.U. appalti, senza necessità che si debba in proposito rendere la necessaria motivazione circa la diversa scelta.
Se da un lato è certo, infatti, che la disposizione che ammette l’accesso al convenzionamento con le cooperative sociali - derogando all’ordinario regime - ha capacità di essere correttamente applicata ai limitati casi espressamente indicati (laddove si dia garanzia di lavoro a soggetti svantaggiati), è vero anche che la pubblica amministrazione non è neppure obbligata al ricorso alle dette cooperative, essendole riconosciuta una in proposito, una mera facoltà di scelta.
Ciò posto, nel caso di specie, è stato anche rilevato che l’atto di diniego al convenzionamento non aveva necessità né di preavviso, né di idonea motivazione espressa, atteso che l’amministrazione comunale era obbligata nella decisione le cui conclusioni non sarebbero state di diverso contenuto e tenore seppur ammessa la previa comunicazione, ovvero la partecipazione della cooperativa nella fase di individuazione del procedimento da seguire. Il comune ha correttamente enunciato la regola da seguire richiamando l’esercizio della facoltà discrezionale.
Non è neppure trovare accoglimento la richiesta di provvedimento in autotutela stante il disposto dell’art. 21 octies della legge 241/1990 che assolve da ogni incombente la amministrazione laddove sia certo ed indubitabile che il provvedimento non potrebbe avere altra conclusione.
Non è illogico il prezzo posto a base di gara - anche se inferiore rispetto a quello indicato nel bando dell’anno precedente - per essere, comunque, superiore a quello di aggiudicazione in favore della stessa ricorrente risultata vittoriosa.
Le censure in materia di prezzo, se sostanziantisi in giudizi tecnici, vanno a limitare la - ed incidere sulla - valutazione discrezionale, materia demandata esclusivamente alla stazione appaltante e, per essere tale, non soggetta a sindacabilità in sede di legittimità, se non nelle ipotesi di sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. la scelta di indire un selezioni in luogo della convenzione diretta non comporta la violazione del principio di economicità, quale espressione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, è invece espressione ed attuazione del principio comunitario della massima partecipazione a garanzia della migliore offerta anche in termini di più proficuo servizio e la ricerca dei soggetti più idonei e professionalmente dotati.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola

Autore
Data
domenica 15 agosto 2010
 
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