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Indici della Rassegna

Titolo
Cartelli Stradali: la funzione di pubblica utilità non esclude il pagamento dell'imposta
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
(Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. 3 settembre 2004, n. 17852)
Testo


Riferimenti normativi:
- Art. 39 D.Lgs. 30 aprile 1992 n, 285
- Art. 143 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
- Art.5 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

Riferimenti giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. 3 settembre 2004, n. 17852


? Il Fatto

Un’impresa, esercente attività di pubblicistica e cartellonistica stradale, impugnava l’avviso di accertamento con il quale il Comune e l’ente esattore richiedevano il pagamento dell’imposta sulla pubblicità riguardo a dei cartelli verticali di indicazione, installati lungo la rete viaria comunale, riportanti il nome di un’azienda privata.
Per l’impresa privata tali cartelli rientravano nella previsione di cui al


combinato disposto di cui agli artt. 39 D.Lgs. 285/92 e 134 D.P.R. 495/92, ove si esclude il pagamento dell’imposta sulla pubblicità, per tutti quei segnali che abbiano lo scopo di facilitare ed agevolare il traffico veicolare.

Questa tesi veniva respinta sia dalla Commissione tributaria provinciale che dalla Commissione tributaria regionale, le quali intravedevano, nei segnali in questione, una preminente funzione pubblicitaria, con la conseguenza che non potevano essere annoverati tra la segnaletica prevista dagli articoli suddetti.
L’impresa in questione ricorreva in Corte di Cassazione eccependo la violazione delle norme di cui sopra e dell’art. 5 D.Lgs 507/93 non essendo riscontrabile, nei segnali in questione, una forma di pubblicità.
La Corte respingeva il ricorso confermando le considerazione giuridiche esposte dalle due commissioni tributarie.


? Il Principio

I cartelli che riportino messaggi riferiti a beni e servizi prodotti da un’impresa o che, anche se privi di tali messaggi, contribuiscano a divulgare nel pubblico dei consumatori il nome dell’azienda, realizzando l’obiettivo di “migliorare l’immagine del soggetto


pubblicizzato”, sono sottoposti ad imposizione tributaria da parte dell’ente proprietario della strada.

L’art 39 D.Lgs. 285/92 e l’art. 134 D.P.R. 495/93 escludono la rilevanza ai fini tributari per quei segnali stradali (di direzione e di itinerario, turistici e di territorio) che abbiano la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e l’individuazione di località, itinerari, servizi e impianti.

L’art. 5, comma 2, D.Lgs. 507/93 assoggetta a imposta sulla pubblicità “i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato”.

L’esistenza di un’utilità per la circolazione stradale, derivante dall’installazione di cartelli da parte di un’industria, di un negozio ecc. non può escludere di per sé l’idoneità pubblicitaria degli stessi.

Se ne deduce, perciò, che anche se un cartello sia affisso con fini diversi da quelli propagandistici e reclamistici, ma sia, per sua natura, "potenzialmente idoneo" a far conoscere il nome dell’impresa, del prodotto ecc. alla massa dei possibili clienti, esso dovrà essere soggetto a imposta sulla pubblicità.

Autore
Massimiliano Chiarini
Data
venerdì 26 novembre 2004
 
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