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Indici della Rassegna

Titolo
E' legittima e sufficiente la pubblicazione del bando sul sito web
Argomento
Concorsi
Abstract
(Tar lazio, sez. III, sent. 8 marzo 2004, n. 2159)
Testo

? Il Fatto

Una Cooperativa impugnava innanzi al TAR Lazio il rigetto della domanda diretta ad ottenere il finanziamento di un progetto.
Tra le censure proposte dalla ricorrente, rileva analizzare la denunciata illegittimità della gara per essere stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, soltanto l’estratto del bando e non anche il testo integrale di questo. La P.A. aveva, infatti, proceduto ad inserire nella G.U. soltanto l’avviso del bando, rinviando per la conoscenza integrale del testo a specifico sito internet.

Sostiene la ricorrente che l’Ente avrebbe violato il combinato disposto dell’art. 12 della L. n. 241/1990 in base al quale l’amministrazione deve predeterminare e pubblicare i criteri per l’erogazione dei contributi; e dell’art. 5 del d.lgs. n. 123/1998 che sancisce il generale principio secondo cui i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti gli interventi attuati con procedimento valutativo debbono esser resi noti con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


? Il Principio

Per i giudici amministrativi regionali, la censura mossa non merita adesione.
Il principio della “pubblicità adeguata” può dirsi legittimamente assicurato dall’uso del sito internet, atteso che il rinvio ad atti, liberamente consultabili sulla rete informatica, di per se non costituiscono un fattore di diminuzione delle garanzie procedimentali.
L’art. 9 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, dispone, al primo comma che, gli atti amministrativi informatici “costituiscono informazione primaria ed originale”.
L’enunciato assunto sancisce così il principio di piena equiparazione, sul piano giuridico, tra atti amministrativi cartacei e atti amministrativi elettronici (la cui accessibilità sulla rete web consente agli interessati, sia di conoscere direttamente, ed in tempo reale, tutti i provvedimenti di loro interesse, sia di poter gestire i relativi procedimenti).

Il terzo comma della disposizione da ultimo citata, integra la regola di carattere funzionale ed organizzatorio, secondo cui le pubbliche amministrazioni provvedono a definire, ed a rendere disponibili, anche per via telematica, “moduli e formulari”.
L’onere di pubblicità del procedimento di cui all’art. 12 della l. n. 241/1990 è, per i giudici, legittimamente assolto con la pubblicazione sulla G.U. di un avviso diretto a rendere nota l’esistenza di un procedimento per la concessione di benefici di carattere finanziario, qualora ad esso si accompagni la messa in libera consultazione sul sito elettronico del bando integrale, delle istruzioni applicative e dei modelli da compilare.

Il Collegio, ritenuto infondato sotto tutti i profili il ricorso presentato, respinge le istanze di parte ricorrente.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 30 aprile 2004
 
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