Indici della Rassegna
Titolo
RESPONSABILITAâ AMMINISTRATIVA
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza 16 luglio 2010 n. 27735.
Testo
La disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti non entra in rotta di collisione con i principi che la Costituzione enuncia negli artt. 3, 24, e 27 e si rivela, pertanto, manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità .
Vâè certamente compatibilità tra tale disciplina e il riferimento allâart 27 della Carta Fondamentale. Il fatto reato commesso dal soggetto inserito nella compagine della societas, in vista del perseguimento dellâinteresse o del vantaggio di questa, è sicuramente qualificabile come âproprioâ anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nellâambito delle sue competenze societarie, nellâinteresse dellâente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo allâimmedesimazione.
Il d. lgs. n. 231/2001 ha introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo unâautonoma responsabilità amministrativa dellâente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato âè fatto della società , di cui essa deve rispondereâ.
Lâonere di provare lâesistenza e lâaccertamento dellâillecito da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui allâart. 5 d.lgs. n. 231 e la carente regolamentazione interna dellâente, grava sullâAccusa.
Nessuna inversione dellâ onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dellâente.
Conclusivamente, in forza del citato rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, lâente risponde per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui ( art 27 Cost). Né il decreto legislativo n 231 delinea unâipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. âcolpa di organizzazioneâ dellâente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piena e agevole imputazione allâente dellâillecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla determinazione della sanzione pecuniaria inflitta alla âBrill Rover s.r.l.â , deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte dâAppello competente.
Per le considerazioni più sopra svolte, deve essere rigettato nel resto il ricorso della âBrill Rover s.r.l.â e deve essere rigettato il ricorso dello Scarafia.
Consegue per questâ ultimo la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile ASL e liquidate come da dispositivo.
a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
domenica 15 agosto 2010
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