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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza 16 luglio 2010 n. 27735.
Testo
La disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti non entra in rotta di collisione con i principi che la Costituzione enuncia negli artt. 3, 24, e 27 e si rivela, pertanto, manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità.
V’è certamente compatibilità tra tale disciplina e il riferimento all’art 27 della Carta Fondamentale. Il fatto reato commesso dal soggetto inserito nella compagine della societas, in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questa, è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica, e ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega il primo alla seconda: la persona fisica che opera nell’ambito delle sue competenze societarie, nell’interesse dell’ente, agisce come organo e non come soggetto da questo distinto; né la degenerazione di tale attività funzionale in illecito penale è di ostacolo all’immedesimazione.
Il d. lgs. n. 231/2001 ha introdotto un tertium genus di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un’autonoma responsabilità amministrativa dell’ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato “è fatto della società, di cui essa deve rispondere”.
L’onere di provare l’esistenza e l’accertamento dell’illecito da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231 e la carente regolamentazione interna dell’ente, grava sull’Accusa.
Nessuna inversione dell’ onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell’ente.
Conclusivamente, in forza del citato rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l’ente risponde per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui ( art 27 Cost). Né il decreto legislativo n 231 delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. “colpa di organizzazione” dell’ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piena e agevole imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla determinazione della sanzione pecuniaria inflitta alla “Brill Rover s.r.l.” , deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d’Appello competente.
Per le considerazioni più sopra svolte, deve essere rigettato nel resto il ricorso della “Brill Rover s.r.l.” e deve essere rigettato il ricorso dello Scarafia.
Consegue per quest’ ultimo la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile ASL e liquidate come da dispositivo.

a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni

Autore
Data
domenica 15 agosto 2010
 
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