Indici della Rassegna
Titolo
OBBLIGO DI ASTENSIONE CONSIGLIERE COMUNALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Sez. II bis, Sentenza 29 luglio 2010 n. 29121.
Riferimenti normativi:
- Art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 2000
Testo
Lâattività dellâorgano collegiale dellâente pubblico deve essere funzionale alla soddisfazione dellâinteresse generale ed il raggiungimento di questo obiettivo non può essere condizionato da elementi di carattere personale del singolo membro che partecipa allâassise.
La non confondibilità tra lâaspetto privatistico e quello pubblico è espressamente prevista nellâart. 78 comma 2° D. Lgs. 267/2000, laddove si statuisce lâobbligo di astensione dei consiglieri degli enti locali dalla discussione e votazione di delibere inerenti interessi propri o di familiari â parenti o affini â entro li quarto grado.
Lâastensione trova il suo fondamento nella necessità di evitare che lâamministratore si trovi in posizione di non assoluta tranquillità rispetto alla decisione da adottare.
Lâinteresse del consigliere si ravviserebbe in qualsiasi situazione di contrasto o conflitto che possa alterare la volontà dellâeletto al giusto perseguimento dellâutilità collettiva a favore di posizioni personali o comunque riferibili a soggetti a lui legati da rapporti di parentela o affinità .
Ciò che verrebbe a mancare sarebbe quella imparzialità dellâazione amministrativa la quale deve caratterizzare lâintero operato pubblico, il contrasto tra interessi si verrebbe così a creare per il solo fatto che gli amministratori hanno un interesse divergente rispetto a quello generale perseguito dallâorgano del quale fanno parte.
Questo obbligo di astensione è talmente radicato da non ammettere deroghe, nemmeno in realtà , come nei piccoli comuni, nei quali, può ammettersi votazioni frazionate su singoli componenti.
La situazione delineata nellâart. 78 Testo Unico Enti Locali, riguarda non solo la votazione, ma altresì la discussione, poiché la presenza del consigliere potrebbe minare la serenità degli altri e, conseguentemente, influenzarne lâesito del voto.
Il principio di astensione legato indissolubilmente a quello di imparzialità , gioca un ruolo fondamentale in riferimento a tutte le delibere degli enti locali.
Il conflitto risulta generato dal contrasto tra due interessi, uno pubblico e lâaltro privato, tra loro antinomici, facenti capo alla medesima persona; questa contrapposizione implica per il consigliere, il quale deve svolgere la sua attività in modo trasparente e sereno, di astenersi necessariamente ogni qualvolta la sua posizione personale possa indirizzare male le sue scelte.
Il legislatore ha voluto inquadrare la situazione nellâart. 78 sopra richiamato stabilendo altresì che in caso di mancato rispetto dellâobbligo si potrà avere come conseguenza lâannullamento dellâintero atto, in quanto la regola dellâastensione del consigliere è di carattere generale potendo concorrere, la sua presenza, a formare un contenuto del provvedimento non coerente con il volere che si sarebbe formato senza il suo intervento.
Tutto ciò a prescindere dalla validità della delibera in riferimento alla presenza del consigliere che avrebbe dovuto astenersi.
Questa esaustiva disciplina trova sofferenza in un solo caso quello dellâ adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale, che proprio per loro natura non incidono sullo specifico interesse, ma rimangono a livello globale richiedendo poi particolari atti per trovare concreta attuazione, potendosi solo in questo momento crearsi un conflitto di interessi tra privato e pubblico.
a cura del Dott. Stefano Grasselli
Data
domenica 15 agosto 2010
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