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Indici della Rassegna

Titolo
OBBLIGO DI ASTENSIONE CONSIGLIERE COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Sez. II bis, Sentenza 29 luglio 2010 n. 29121. Riferimenti normativi: - Art. 78 del D.Lgs. n. 267 del 2000
Testo
L’attività dell’organo collegiale dell’ente pubblico deve essere funzionale alla soddisfazione dell’interesse generale ed il raggiungimento di questo obiettivo non può essere condizionato da elementi di carattere personale del singolo membro che partecipa all’assise.
La non confondibilità tra l’aspetto privatistico e quello pubblico è espressamente prevista nell’art. 78 comma 2° D. Lgs. 267/2000, laddove si statuisce l’obbligo di astensione dei consiglieri degli enti locali dalla discussione e votazione di delibere inerenti interessi propri o di familiari – parenti o affini – entro li quarto grado.
L’astensione trova il suo fondamento nella necessità di evitare che l’amministratore si trovi in posizione di non assoluta tranquillità rispetto alla decisione da adottare.
L’interesse del consigliere si ravviserebbe in qualsiasi situazione di contrasto o conflitto che possa alterare la volontà dell’eletto al giusto perseguimento dell’utilità collettiva a favore di posizioni personali o comunque riferibili a soggetti a lui legati da rapporti di parentela o affinità.
Ciò che verrebbe a mancare sarebbe quella imparzialità dell’azione amministrativa la quale deve caratterizzare l’intero operato pubblico, il contrasto tra interessi si verrebbe così a creare per il solo fatto che gli amministratori hanno un interesse divergente rispetto a quello generale perseguito dall’organo del quale fanno parte.
Questo obbligo di astensione è talmente radicato da non ammettere deroghe, nemmeno in realtà, come nei piccoli comuni, nei quali, può ammettersi votazioni frazionate su singoli componenti.
La situazione delineata nell’art. 78 Testo Unico Enti Locali, riguarda non solo la votazione, ma altresì la discussione, poiché la presenza del consigliere potrebbe minare la serenità degli altri e, conseguentemente, influenzarne l’esito del voto.
Il principio di astensione legato indissolubilmente a quello di imparzialità, gioca un ruolo fondamentale in riferimento a tutte le delibere degli enti locali.
Il conflitto risulta generato dal contrasto tra due interessi, uno pubblico e l’altro privato, tra loro antinomici, facenti capo alla medesima persona; questa contrapposizione implica per il consigliere, il quale deve svolgere la sua attività in modo trasparente e sereno, di astenersi necessariamente ogni qualvolta la sua posizione personale possa indirizzare male le sue scelte.
Il legislatore ha voluto inquadrare la situazione nell’art. 78 sopra richiamato stabilendo altresì che in caso di mancato rispetto dell’obbligo si potrà avere come conseguenza l’annullamento dell’intero atto, in quanto la regola dell’astensione del consigliere è di carattere generale potendo concorrere, la sua presenza, a formare un contenuto del provvedimento non coerente con il volere che si sarebbe formato senza il suo intervento.
Tutto ciò a prescindere dalla validità della delibera in riferimento alla presenza del consigliere che avrebbe dovuto astenersi.
Questa esaustiva disciplina trova sofferenza in un solo caso quello dell’ adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale, che proprio per loro natura non incidono sullo specifico interesse, ma rimangono a livello globale richiedendo poi particolari atti per trovare concreta attuazione, potendosi solo in questo momento crearsi un conflitto di interessi tra privato e pubblico.

a cura del Dott. Stefano Grasselli
Autore
Data
domenica 15 agosto 2010
 
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