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Indici della Rassegna

Titolo
RIPARTO COMPETENZE TRA ORGANO POLITICO E DIRIGENZIALE COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 01 settembre 2009 n. 5136 Riferimenti normativi: - D.Lgs. n. 267 del 2000.
Testo
Il decreto legislativo 267/2000 nel regolamentare l’ordinamento degli enti locali, effettua una precisa ripartizione delle competenze tra organi politici e quelli amministrativi esecutivi.
In particolare l’art. 48 T. U. E. L. riconosce alla giunta una serie di atti, quale organo di governo ed in particolare quelli rientranti nell’ art. 107 ed espressione dei poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, poteri questi, espressione peculiare di tutti gli organi elettivi – sindaco, presidente della provincia, consiglio -
Il medesimo articolo riconosce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, in attuazione ed in uniformità dei poteri cui sopra, ai dirigenti, cui è conferito espressamente il compito di attuare gli obiettivi ed i programmi individuati con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ente.
Dall’ analisi della disciplina risulta evidente una netta distribuzione dei compiti riconoscendo all’organo politico la fase di programmazione e rimettendo a quello dirigenziale il perseguimento degli obiettivi così come individuati.
In particolare, la scelta delle opere di promozione finanziaria avviene nell’ambito del programma triennale dei lavori di esclusiva competenza del consiglio comunale ed in questa attività si esercita l’indirizzo politico di scelta delle opere da finanziare.
Una volta individuata l’indicazione selettiva, si dà luogo ad una procedura operativa in cui si presenta il progetto, il quale sarà soggetto a valutazione ed al termine dell’intero iter si aggiudicherà la concessione e l’esercizio al promotore finanziario prescelto.
E’ evidente come l’intero procedimento risulta caratterizzato dalla presenza di due fasi la prima quella politica che si esprime nella determinazione del piano triennale in cui va inserita l’opera e la seconda esclusivamente gestionale caratterizzata da una attività di valutazione prettamente tecnica e riconducibile all’organo burocratico.
La congruità del progetto attiene ad una ponderazione delle varie offerte all’interno di un procedimento operativo da eseguire una volta che l’apparato politico ha delineato le linee guida.
I provvedimenti consequenziali, in attuazione delle delibere programmatiche, sono rimesse esclusivamente all’ organo dirigenziale il quale non fa altro che riportare sul piano concreto, attraverso un’attività di scelta, quanto individuato a livello politico in ambito generale, in quella consequenzialità procedimentale attuata nel pieno rispetto della ripartizione di competenze tra i gli organi - politici e burocratici- cui è attribuito l’intervento.
a cura del Dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
domenica 15 agosto 2010
 
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