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Indici della Rassegna

Titolo
ZONA DESTINATA A VERDE AGRICOLO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 16 agosto 2010 n. 5704.
Testo
Rientra nelle scelte di merito insindacabili dell’amministrazione comunale, in sede di zonizzazione tramite piano regolatore generale, destinare un’area a verde agricolo, così modificando la destinazione urbanistica precedente.
In sede di pianificazione la destinazione a zona agricola non presuppone necessariamente la corrispondente vocazione dell’area, ben potendo essere imposta per soddisfare altre esigenze connesse con la disciplina urbanistica del territorio, quali la necessità d’impedire in determinate zone un’ulteriore edificazione, per mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi impedendo così addensamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per le condizioni di vivibilità delle popolazioni insediate, a nulla rilevando l’eventuale inattitudine del territorio comunale ad essere sfruttato per usi agricoli.
In sede di adozione di uno strumento urbanistico, le scelte discrezionali compiute dall’amministrazione comunale riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, essendo sufficiente all’uopo l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni, come nell’ipotesi di esistenza di convenzioni di lottizzazione; di accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree ovvero di aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio – rifiuto su una domanda di concessione, ovvero di modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
Pertanto, poiché l’obbligo di una motivazione specifica delle scelte urbanistiche sussiste solo nell’ipotesi di variante avente finalità e oggetto circoscritti ovvero quando la nuova disciplina venga a travolgere aspettative legittime qualificate da speciali atti della amministrazione, non può ritenersi qualificato l’interesse del privato solo perché correlato ad una precedente destinazione urbanistica per esso più proficua, venendo in considerazione, in detta ipotesi, una aspettativa generica alla non “reformatio in peius” delle destinazioni di zona, cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica.
Da ciò ne deriva, quindi, che l’esercizio del potere di pianificazione urbanistica da parte dell’amministrazione comunale è caratterizzato da un’amplissima discrezionalità e da apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che l’esercizio di tale potere non sia inficiato da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero dal travisamento di fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare.
a cura del Dott. Roberto Bongarzone


Autore
Data
lunedì 30 agosto 2010
 
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