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Indici della Rassegna

Titolo
AUTONOMIA NELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZIARIO
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 16 agosto 2010 n. 5702.
Testo
Ad ogni amministrazione è riconosciuto il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, in piena applicazione dell’autonomia riconosciuta dal sistema ordinamentale.
Ma tal fine si impone una precisa e preventiva attività istruttoria e correlata motivazione che ben può avere a riferimento un criterio statistico desunto dalla media dei ribassi percentuali praticati dalle imprese aggiudicatarie degli appalti indetti dall’ente in un preciso periodo di riferimento.
L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte dell’A.C.E.N., quale associazione rappresentante la categoria delle imprese di costruzioni nella provincia di Napoli, del nuovo prezziario delle opere pubbliche adottato dal comune di Napoli mediante una decurtazione del venti per cento di ogni voce del tariffario regionale.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso sull’assunto della carenza di idonea motivazione e di non puntuale analisi dei prezzi di mercato, reputando l’abbattimento tariffario operato su presupposti opinabili.
Secondo il giudice d’appello i dati utilizzati dal comune, benché meramente statistici, dimostrano in concreto che sul mercato degli appalti pubblici banditi dal comune vengono praticati prezzi inferiori al tariffario regionale.
Di pregio anche la decisione che ha ammesso esistere in capo all’ACEN, quale associazione rappresentativa dei costruttori, l’interesse a contestare un atto generale di determinazione del nuovo tariffario per le opere pubbliche - non dovendo impugnare solo l’atto applicativo - potendo derivare da tale atto una lesione dell’interesse dei propri iscritti ad avere prezzi posti a base d’asta negli appalti coerenti con i prezzi di mercato.
Il sistema di aggiornamento del prezziario delle opere pubbliche è disciplinato in primo luogo dall’articolo 133, comma 8, del d. lgs. 163 del 2006, che rimette alle amministrazioni il potere-dovere di revisionare annualmente la remunerazione delle singole voci delle opere pubbliche, salvo, per il caso di inadempimento, il potere sostitutivo affidato di concerto allo Stato ed alla regione interessata.
L’applicazione obbligatoria negli appalti pubblici costituisce espressione inidonea a derogare il potere di ciascuna stazione appaltante di aggiornamento del prezziario delle opere pubbliche.
Né può considerarsi legittima l’ eventuale disposizione locale che deroghi ai poteri di aggiornamento dei tariffari delle stazioni appaltanti, di talchè il tariffario regionale non può essere considerato vincolante, pur potendo costituire la base per avere una certa uniformità dei prezziari. Solo una precisa disposizione normativa avrebbe potuto consentire il vincolo per gli enti locali al ricorso ai prezziari di altre autonomie.
Secondo il Supremo consesso Il dato della media dei ribassi, esteso ad un numero di gare e ad un periodo di riferimento significativo, può costituire idoneo presupposto per l’adozione di un atto generale, che deve essere adottato sulla base di una adeguata istruttoria, ma che in quanto tale non necessita di una estesa motivazione, anche seguendo l’interpretazione più evolutiva circa i limiti di applicazione agli atti amministrativi generali delle norme sul procedimento amministrativo.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola
Autore
Data
lunedì 30 agosto 2010
 
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