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Indici della Rassegna

Titolo
GIUDIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SULLE OFFERTE ANOMALE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI Sentenza 21 luglio 2010 n. 4783. Riferimenti Normativi: - Art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995; - Decreto Ministeriale 05.07.2004;
Testo
La giurisprudenza amministrativa ha consolidato l’orientamento secondo cui il mancato rispetto dei minimi tabellari, o, in mancanza, dei valori indicati dalla contrattazione collettiva non determina l’automatica esclusione dalla gara, ma costituisce un importante indice di anomalia dell’offerta che dovrà essere poi verificata attraverso un giudizio complessivo di rimuneratività, consentendo, quindi, all’impresa di fornire le proprie giustificazioni in merito, disattendendo così la pretesa di ritenere inammissibile a priori qualsiasi tipo di giustificazione relativa ai minimi tabellari del costo del lavoro, ritenendosi legittimo il comportamento tenuto dalla commissione di gara, che ha ammesso le giustificazioni relative al costo del personale presentate dall’aggiudicataria senza procedere all’esclusione automatica della stessa dalla gara in ossequio ai principi di diritto comunitario in materia di libera concorrenza.
Alla stregua del principio appena delineato la commissione, nel caso di specie, avrebbe dovuto escludere quindi, previa opportuna verifica, l’offerta della società soltanto ove avesse constatato che il costo orario medio del lavoro indicato nella propria offerta fosse risultato anormalmente più basso non già rispetto al costo-base indicato nella tabella oraria, bensì rispetto al suddetto costo al netto delle variazioni e oscillazioni considerate idonee a giustificare un importo inferiore rispetto al costo base.
Ciò posto, va evidenziato che né il bando di gara, né la lettera di invito si sono discostati dalle previsioni normative sopra delineate, in quanto, entrambi, evidenziavano che le offerte che indicassero un costo del lavoro più basso rispetto ai parametri previsti sarebbero state considerate di certo anomale e, per tale motivo, sottoposte a previa verifica di congruità prima della loro esclusione, in osservanza dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/1995, essendo un’esclusione disposta a priori contraria in ogni caso ai principi di diritto comunitario volti a realizzare nella specie la massima concorrenza.
Pertanto, atteso che la mancata osservanza dei minimi tabellari non è sufficiente motivo, di per sé, a determinare una esclusione a priori dell’azienda partecipante ad una gara, appare chiaro come quanto stabilito dal D.M. 05.07.2004 che prevede che il suddetto costo è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici contributivi, fiscali od altro, previsti da norme di legge di cui l’impresa può usufruire, sia pienamente applicabile al caso in questione, poiché il termine “oscillazione” si riferisce tanto al concetto di “aumento” quanto a quello di “ribasso”.
Per cui la società ha correttamente dichiarato di poter usufruire del regime contributivo di cui al D.P.R. n. 602/1970 (consistente in una incidenza degli oneri INPS minore, di cui alla tabella allegata al citato decreto 05.07.2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e l’Amministrazione ha correttamente accettato le giustificazioni avanzate dalla società stessa in relazione alla prospettata fruizione del beneficio suindicato.
a cura del Dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
lunedì 30 agosto 2010
 
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