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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AGLI ATTI E SEGRETEZZA DELLE OFFERTE
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 30 luglio 2010 n. 5062.
Testo
Ai sensi delle disposizioni regolamentari è rimessa alla stessa Amministrazione la verifica dell’esistenza di soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso (e che acquisterebbero la qualità di controinteressati, nel caso di impugnazione del conseguente diniego) ammettendoli, quindi, a partecipare al procedimento.
Se in detta fase non sono stati individuati soggetti che possono vantare posizioni meritevoli di partecipazione, non potrà riconoscersi la necessità di integrare il contraddittorio avverso coloro che non sono stati parte nel procedimento amministrativo, dovendo ammettersi l’esistenza di un parallelismo tra contraddittorio procedimentale e processuale.
Di contro la mancata partecipazione alla gara d’appalto non è elemento discriminante per vietare l’ostensione degli atti se la società richiedente, in forza di un contratto preliminare di compravendita, abbia interesse ad avere accesso agli atti della procedura selettiva per la realizzazione dei lavori da eseguirsi sull’area compravenduta, avendo certamente diritto di verificare le modalità attuative dei lavori e, quindi, un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a tutte le informazioni desumibili dai documenti richiesti.
Va chiarito che il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici va letto in termini di complementarietà: le disposizioni (di carattere generale e speciale) della legge n. 241 del 1990 sono applicabili se non si rinvengono disposizioni derogatorie nel Codice dei contratti.
La disposizione dell’art. 13, 6° comma, del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, è ipotesi di speciale deroga da applicarsi nei casi in cui si abbia necessità di tutela di segreti tecnici o commerciali, difesa motivatamente segnalata dall’offerente in sede di gara. La segretezza delle informazioni - come superiormente comunicata in sede di presentazione dell’offerta e supportata da congrua motivazione - non può essere giusto motivo per secretare anche la residua documentazione di gara.
Provato il carattere della segretezza industriale delle informazioni (carattere desumibile dai documenti richiesti) può trovarsi il giusto contemperamento tra il diritto alla riservatezza ed il diritto di accesso, consentendo l’ostensione ma omettendo tralci e passi degli atti che possano essere lesivi del diritto professionale/industriale.
Vero che secondo il principio rinvenibile all’art. 24 u.c. l.241/90 l'accesso ai documenti amministrativi deve comunque essere garantito ove la loro conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici; e ciò anche se sono in gioco dati sensibili di soggetti terzi. Ma tale disposizione va letta in stretta correlazione con le norme che la precedono e che fanno riferimento alle sole ipotesi di cui al lettere a) e b) del precedente comma 5, come pure suggerisce la lettera della legge.

a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola


Autore
Data
lunedì 30 agosto 2010
 
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