Indici della Rassegna
Titolo
ACCESSO AI VERBALI ISPETTIVI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, Sent. 16 agosto 2010 n. 7498.
Riferimenti Normativi:
- Legge n. 241 del 1990.;
Testo
Lâaccesso agli atti amministrativi è quel diritto che il legislatore riconosce allâinteressato di poter essere informato sullo svolgimento dellâattività procedimentale e conseguentemente di verificare la correttezza dellâazione amministrativa.
Lâesercizio di questo diritto si coniuga e va contemperato con le altre situazioni giuridiche che potrebbe con esso trova sofferenza.
Questo bilanciamento è particolarmente delicato quando vengono in gioco interessi paritetici come può essere il diritto alla difesa, e per il quale si richiede lâaccesso agli atti, ed il diritto alla riservatezza, soprattutto quando i documenti oggetto della richiesta riguardano dichiarazioni rese dai lavoratori e riportate in verbali in sede di ispezioni promosse dallâUfficio Provinciale del Lavoro.
In questo caso, se da un lato esiste lâinteresse del richiedente a conoscere tutti gli elementi che possono essere utili allâinterno di un successivo procedimento giurisdizionale e sui quali eventualmente improntare la difesa nel modo migliore, dallâaltro emerge quello del dichiarante a non veder diffuse affermazioni che, se enunciate da un lavoratore, non solo potrebbero ledere il suo diritto alla riservatezza, ma potrebbero minare la sicurezza e regolarità del rapporto lavorativo.
A fronte di questa situazione si sono fronteggiate due differenti teorie, lâuna totalmente aperta al riconoscimento incondizionato del diritto di accesso, lâaltra maggiormente propensa ad una possibile sua limitazione.
Il primo filone giurisprudenziale prende le mosse dalla considerazione che il diritto di accesso intrinsecamente legato allâesercizio della difesa, è ritenuto prevalente rispetto alla riservatezza dei terzi; le stesse disposizioni legislative riconoscono la legittimità allâacquisizione di atti con i quali possa essere esercitata la cura di interessi giuridicamente rilevanti.
Lâaltra teoria, pur riconoscendo la validità di quanto espresso dalla precedente, aggiunge che il legislatore nella L. 241/1990, come innovata dalla L. 15/2005, richiede che lâesercizio del diritto di accesso deve essere correlato ad una effettiva necessità della tutela dellâinteresse protetto ammettendo, così, lâaccesso quando la conoscenza del documento possa essere strettamente indispensabile.
A corollario di questa impostazione risulta necessario richiamare il comma 6 dellâart. 24 della L. 142/1990, il quale espressamente sottrae allâaccesso â⦠i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale â¦â¦â¦, â
Il diritto di accesso viene quindi contemperato alla riservatezza, potendo essere legittimamente esercitato laddove risponde ad una effettiva necessità di tutela degli interessi eventualmente lesi qualora la conoscenza degli atti risulti essere strettamente indispensabile.
La valutazione di tale contemperazione risulterà quindi effettuata caso per caso, potendo eventualmente riconoscere come prevalenti le esigenze difensive del richiedente il cui diritto risulterà esercitato con accorgimenti idonei a garantire lâanonimato dei lavoratori che hanno espresso le dichiarazioni oggetto dellâaccesso.
Eâ opportuno segnalare che tale impostazione era stata già seguita dallâAvvocatura dallâEnte in un caso analogo, trovando le tesi espresse piena applicazione con conseguente esito positivo per lâAmministrazione Provinciale.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
lunedì 30 agosto 2010
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