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Indici della Rassegna

Titolo
ACCESSO AI VERBALI ISPETTIVI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, Sent. 16 agosto 2010 n. 7498. Riferimenti Normativi: - Legge n. 241 del 1990.;
Testo
L’accesso agli atti amministrativi è quel diritto che il legislatore riconosce all’interessato di poter essere informato sullo svolgimento dell’attività procedimentale e conseguentemente di verificare la correttezza dell’azione amministrativa.
L’esercizio di questo diritto si coniuga e va contemperato con le altre situazioni giuridiche che potrebbe con esso trova sofferenza.
Questo bilanciamento è particolarmente delicato quando vengono in gioco interessi paritetici come può essere il diritto alla difesa, e per il quale si richiede l’accesso agli atti, ed il diritto alla riservatezza, soprattutto quando i documenti oggetto della richiesta riguardano dichiarazioni rese dai lavoratori e riportate in verbali in sede di ispezioni promosse dall’Ufficio Provinciale del Lavoro.
In questo caso, se da un lato esiste l’interesse del richiedente a conoscere tutti gli elementi che possono essere utili all’interno di un successivo procedimento giurisdizionale e sui quali eventualmente improntare la difesa nel modo migliore, dall’altro emerge quello del dichiarante a non veder diffuse affermazioni che, se enunciate da un lavoratore, non solo potrebbero ledere il suo diritto alla riservatezza, ma potrebbero minare la sicurezza e regolarità del rapporto lavorativo.
A fronte di questa situazione si sono fronteggiate due differenti teorie, l’una totalmente aperta al riconoscimento incondizionato del diritto di accesso, l’altra maggiormente propensa ad una possibile sua limitazione.
Il primo filone giurisprudenziale prende le mosse dalla considerazione che il diritto di accesso intrinsecamente legato all’esercizio della difesa, è ritenuto prevalente rispetto alla riservatezza dei terzi; le stesse disposizioni legislative riconoscono la legittimità all’acquisizione di atti con i quali possa essere esercitata la cura di interessi giuridicamente rilevanti.
L’altra teoria, pur riconoscendo la validità di quanto espresso dalla precedente, aggiunge che il legislatore nella L. 241/1990, come innovata dalla L. 15/2005, richiede che l’esercizio del diritto di accesso deve essere correlato ad una effettiva necessità della tutela dell’interesse protetto ammettendo, così, l’accesso quando la conoscenza del documento possa essere strettamente indispensabile.
A corollario di questa impostazione risulta necessario richiamare il comma 6 dell’art. 24 della L. 142/1990, il quale espressamente sottrae all’accesso “… i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale ………, “
Il diritto di accesso viene quindi contemperato alla riservatezza, potendo essere legittimamente esercitato laddove risponde ad una effettiva necessità di tutela degli interessi eventualmente lesi qualora la conoscenza degli atti risulti essere strettamente indispensabile.
La valutazione di tale contemperazione risulterà quindi effettuata caso per caso, potendo eventualmente riconoscere come prevalenti le esigenze difensive del richiedente il cui diritto risulterà esercitato con accorgimenti idonei a garantire l’anonimato dei lavoratori che hanno espresso le dichiarazioni oggetto dell’accesso.
E’ opportuno segnalare che tale impostazione era stata già seguita dall’Avvocatura dall’Ente in un caso analogo, trovando le tesi espresse piena applicazione con conseguente esito positivo per l’Amministrazione Provinciale.
a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
lunedì 30 agosto 2010
 
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