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Indici della Rassegna

Titolo
Errori della p.a. ed oggettive difficoltà ad interpretare la norma
Argomento
Concorsi
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 aprile 2004, n. 2151)
Testo


? Il Fatto

Con ricorso presentato in proprio e quale mandataria di un’associazione temporanea d’imprese una S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia impugnando l’aggiudicazione provvisoria di un appalto per l’esecuzione di alcuni lavori fognari bandito da un Comune.
La ricorrente deduceva che altra concorrente aveva omesso di sottoscrivere tutte le pagine della c.d. “lista delle categorie” e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa, con aggiudicazione della gara a favore di essa ricorrente sulla base della conseguente diversa valutazione delle offerte che ne sarebbe scaturita.
Avanzava altresì domanda di risarcimento danni e con successivi motivi aggiunti impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Si costituivano il Comune e la ditta aggiudicataria controinteressata.
Il Tar, nel decidere sulle istanze proposte, ha, da un lato accolto il ricorso e, dall’altro respinto la domanda risarcitoria.
Contro la sentenza dei giudici di prime cure ha proposto appello la ditta controinteressata.
La società appellata si costituiva impugnando la parte della sentenza reiettiva della domanda di risarcimento danni.

? Il Principio

La decisione del Supremo Consesso Amministrativo merita attenzione nella parte in cui statuisce sull’impugnazione incidentale avanzata dall’appellata S.r.l. e volta contro l’autonomo capo della sentenza di primo grado con il quale è stata respinta la sua domanda di risarcimento dei danni.
Affermano i giudici che, nel caso di specie, la gara è stata riconosciuta viziata dall’illegittima partecipazione di un terzo concorrente, che aveva omesso di sottoscrivere, in tutte le pagine, la lista delle “categorie di lavoro e delle forniture” con elencati i prezzi unitari offerti, come prescriveva il disciplinare di gara.

Il Tar, nel decidere sul punto, ha respinto la domanda di risarcimento danni presentata, ritenendo che, l’ammissione alla gara della ditta non sia stata il frutto di una grave violazione di norma, bensì la conseguenza di un’oggettiva difficoltà di interpretazione.

Per l’appellante il contegno della P.A. non sarebbe scusabile essendo stata violata una norma da essa stessa posta a disciplina della gara.
L’esimente dell’incertezza interpretativa può essere invocata solo su questioni interpretative che esulano dall’autonomo operato dell’ente che bandisce la gara.
La censura proposta dalla S.r.l non convince il Collegio essendo l’azione amministrativa, costituita dall’insieme dei contributi dei diversi organi ed uffici che la compongono, cosicché, la circostanza che la norma promani dallo stesso Ente chiamato ad applicarla non implica, tra le due azioni, il rapporto di necessaria coerenza sopra ipotizzato, ben potendo queste essere compiute da agenti diversi.

Nella valutazione dell’elemento soggettivo del fatto che ha provocato il danno lamentato, pertanto, correttamente il giudice di primo grado si è riferito all’Ente considerato nella sua complessiva struttura ovvero come apparato.

A parametro del giudizio sulla colpa occorre, allora, assumere la stessa regola disciplinatrice dell’azione dell’Amministrazione secondo cui in ipotesi di incertezza interpretativa dovrà ravvisarsi l’esimente dell’errore scusabile.

Al riguardo si rileva che, nel disciplinare non è prevista un’espressa comminatoria di esclusione per omessa sottoscrizione di tutte le pagine della “lista prezzi“ e che, in linea di fatto, quella prodotta dal concorrente (di cui si contesta l’ammissione) risultava sottoscritta in ogni suo foglio in conformità a quanto - a livello normativo più generale - è richiesto dall’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Il meno rigoroso dato normativo può aver indotto a preferire l’interpretazione del bando in favore dell’ammissione del candidato, piuttosto che della sua esclusione, allo scopo di ampliare la partecipazione alla gara e, così, l’ambito del confronto e della scelta.

L’analisi della vicenda trattata induce il Consiglio di Stato a concordare con il Tar sulla sussistenza nel caso di specie di un errore scusabile della P.A.

In particolare il giudice dell’appello sottolinea che nell’ipotesi considerata manca un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, la colpa, in quanto l’atto adottato non viola le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 30 aprile 2004
 
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