Indici della Rassegna
Titolo
Errori della p.a. ed oggettive difficoltà ad interpretare la norma
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. V, sent. 15 aprile 2004, n. 2151)
Testo
? Il Fatto
Con ricorso presentato in proprio e quale mandataria di unâassociazione temporanea dâimprese una S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia impugnando lâaggiudicazione provvisoria di un appalto per lâesecuzione di alcuni lavori fognari bandito da un Comune.
La ricorrente deduceva che altra concorrente aveva omesso di sottoscrivere tutte le pagine della c.d. âlista delle categorieâ e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa, con aggiudicazione della gara a favore di essa ricorrente sulla base della conseguente diversa valutazione delle offerte che ne sarebbe scaturita.
Avanzava altresì domanda di risarcimento danni e con successivi motivi aggiunti impugnava il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Si costituivano il Comune e la ditta aggiudicataria controinteressata.
Il Tar, nel decidere sulle istanze proposte, ha, da un lato accolto il ricorso e, dallâaltro respinto la domanda risarcitoria.
Contro la sentenza dei giudici di prime cure ha proposto appello la ditta controinteressata.
La società appellata si costituiva impugnando la parte della sentenza reiettiva della domanda di risarcimento danni.
? Il Principio
La decisione del Supremo Consesso Amministrativo merita attenzione nella parte in cui statuisce sullâimpugnazione incidentale avanzata dallâappellata S.r.l. e volta contro lâautonomo capo della sentenza di primo grado con il quale è stata respinta la sua domanda di risarcimento dei danni.
Affermano i giudici che, nel caso di specie, la gara è stata riconosciuta viziata dallâillegittima partecipazione di un terzo concorrente, che aveva omesso di sottoscrivere, in tutte le pagine, la lista delle âcategorie di lavoro e delle fornitureâ con elencati i prezzi unitari offerti, come prescriveva il disciplinare di gara.
Il Tar, nel decidere sul punto, ha respinto la domanda di risarcimento danni presentata, ritenendo che, lâammissione alla gara della ditta non sia stata il frutto di una grave violazione di norma, bensì la conseguenza di unâoggettiva difficoltà di interpretazione.
Per lâappellante il contegno della P.A. non sarebbe scusabile essendo stata violata una norma da essa stessa posta a disciplina della gara.
Lâesimente dellâincertezza interpretativa può essere invocata solo su questioni interpretative che esulano dallâautonomo operato dellâente che bandisce la gara.
La censura proposta dalla S.r.l non convince il Collegio essendo lâazione amministrativa, costituita dallâinsieme dei contributi dei diversi organi ed uffici che la compongono, cosicché, la circostanza che la norma promani dallo stesso Ente chiamato ad applicarla non implica, tra le due azioni, il rapporto di necessaria coerenza sopra ipotizzato, ben potendo queste essere compiute da agenti diversi.
Nella valutazione dellâelemento soggettivo del fatto che ha provocato il danno lamentato, pertanto, correttamente il giudice di primo grado si è riferito allâEnte considerato nella sua complessiva struttura ovvero come apparato.
A parametro del giudizio sulla colpa occorre, allora, assumere la stessa regola disciplinatrice dellâazione dellâAmministrazione secondo cui in ipotesi di incertezza interpretativa dovrà ravvisarsi lâesimente dellâerrore scusabile.
Al riguardo si rileva che, nel disciplinare non è prevista unâespressa comminatoria di esclusione per omessa sottoscrizione di tutte le pagine della âlista prezziâ e che, in linea di fatto, quella prodotta dal concorrente (di cui si contesta lâammissione) risultava sottoscritta in ogni suo foglio in conformità a quanto - a livello normativo più generale - è richiesto dallâart. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
Il meno rigoroso dato normativo può aver indotto a preferire lâinterpretazione del bando in favore dellâammissione del candidato, piuttosto che della sua esclusione, allo scopo di ampliare la partecipazione alla gara e, così, lâambito del confronto e della scelta.
Lâanalisi della vicenda trattata induce il Consiglio di Stato a concordare con il Tar sulla sussistenza nel caso di specie di un errore scusabile della P.A.
In particolare il giudice dellâappello sottolinea che nellâipotesi considerata manca un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, la colpa, in quanto lâatto adottato non viola le regole di imparzialità , correttezza e buona amministrazione.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 30 aprile 2004
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