Indici della Rassegna
Titolo
GIUDICATO DELLE SENTENZE E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 18 agosto 2010 n. 5817.
Testo
Il giudizio di ottemperanza promosso dal privato nei confronti dellâamministrazione pubblica deve essere respinto quando manca lâesatta indicazione dellâoggetto cui si riferisce. Comâè noto, lâoggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica da parte del giudice dellâesatto adempimento da parte dellâAmministrazione dellâobbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente allâinteressato lâutilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Detta verifica, comporta da parte del giudice dellâottemperanza una delicata attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza âpetitum â causa petendi â motivi â decisumâ.
Con riferimento alla controversia in esame, ai fini della esatta individuazione dellâobbligo di corrispondere le somme al Sig. Giovanni Angelucci, cui era tenuto il comune, ciò che rileva è la differente definizione di reperibilità e ordinaria prestazione lavorativa.
La reperibilità , infatti, costituisce una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dallâordinaria prestazione lavorativa, consistente nellâobbligo del lavoratore di porsi nella condizione di essere prontamente rintracciabile, al di fuori dellâordinario orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere in un breve lasso di tempo il luogo di lavoro; lâobbligo di reperibilità non costituisce pertanto una prestazione di lavoro ed il periodo di tempo trascorso in tale peculiare situazione non dà pertanto diritto ad un trattamento economico corrispondente allâordinaria prestazione lavorativa, ma solo ad una indennità , fissata dai contratti di lavoro, effettivamente proporzionata alla minore restrizione della libertà del lavoratore (fermo restando poi la retribuzione per lâattività lavorativa effettivamente svolta per la chiamata in servizio in conseguente reperibilità ).
Non può trovare accoglimento la richiesta di ottenere anche il riconoscimento di ulteriori somme asseritamente spettanti per le prestazioni effettivamente rese, a titolo di ulteriore retribuzione, per lavoro straordinario, notturno e festivo, mancato riposo compensativo e danni, patrimoniali e non patrimoniali, non trovando esse alcuna espressa copertura nel giudicato formatosi della cui ottemperanza si tratta.
Il quadro normativo di riferimento si rinviene nellâart. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, il quale afferma che âPer le aree di pronto intervento, da stabilire in sede decentrata, lâente può istituire il servizio di pronta reperibilità . Esso è remunerato con la somma di lire 15.000 per 24 ore al giorno. In caso di chiamata lâinteressato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nellâarco di 30 minuti. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a giorni 6 al meseâ.
Conclusivamente, al ricorrente spettano lâindennità di cui al predetto articolo 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, rapportate alle effettive ore in cui egli era stato obbligato ad attendere la eventuale chiamata in servizio per i soli giorni in cui erano state inserite nei turni di reperibilità , come correttamente liquidata dallâamministrazione comunale.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor Giovanni Angelucci per lâottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 493 del 6 febbraio 2007, lo respinge.
a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni
Data
lunedì 30 agosto 2010
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