Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITA’ CONTABILE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. Lazio, Sentenza 03 agosto 2010 n. 1598.
Testo
Le pubbliche amministrazioni nell’esercizio degli ordinari compiti sono tenute ad impiegare le risorse umane e professionali a loro disposizione.
La possibilità di ricorrere a consulenze od incarichi esterni è possibile solo in particolari e tassative ipotesi quali l’eccezionalità e straordinarietà di esigenze cui non è possibile far fronte con il personale interno.
In queste ipotesi l’incarico deve essere conferito per un periodo piuttosto limitato individuando con esattezza l’oggetto della consulenza.
Queste limitazioni, è bene precisarlo, valgono non solo per le pubbliche amministrazioni, ma per tutti gli enti pubblici sia economici che territoriali, poiché ciò che rileva è non tanto l’attività concretamente esercitata quanto la natura pubblica dei finanziamenti o delle risorse impiegate ed il legame con l’ apparato amministrativo essendo gli organi di vertice dell’ente nominati dall’ente pubblico.
L’autonomia nella scelta nel perseguimento degli obiettivi deve essere valutata contemperandola con lo scopo di una sana ed oculata gestione economica dell’ente.
Ne consegue che un comportamento è considerato dannoso qualora sia tenuto in aperto contrasto con le finalità dell’amministrazione e non rispetti quei principi di economicità imparzialità ed efficienza che debbono caratterizzare l’attività pubblica, la quale deve essere esercitata prioritariamente da strutture e personale interno.
E’ pertanto antigiuridico qualsiasi conferimento esterno per attività eseguibili da personale incardinato nella struttura organizzativa, o comunque qualsivoglia attività troppo onerosa rispetto alle esigenze economiche dell’ente.
L’attribuzione di incarichi esterni è legittimamente valida solo al ricorrere di quelle situazioni particolari sopra individuate che, se da un lato giustificano un utilizzo delle esternalizzazioni, dall’altro lo subordinano al rispetto di condizioni ben precise, tra le quali, è giusto ribadire, rientra la particolarità dell’attività la quale richiede una provata capacità professionale e conoscenza tecnica non rinvenibile all’interno della struttura organizzativa dell’ente.
Laddove questa tecnicità non è riscontrabile trattandosi di un intervento non particolare e comunque non eccedente le normali incombenze viene meno qualsiasi giustificazione all’apporto esterno e pertanto il conferimento dell’incarico configura un illecito contabile ed amministrativo.
Questa condotta sarà riferibile in capo a colui che ha conferito l’incarico il quale risponderà del comportamento ingiustificato ed approssimativo tenuto.
Il responsabile dell’illecito contabile sarebbe venuto meno a quegli obblighi di servizio o di rispetto delle regole di condotta professionale che si materializza nell’inosservanza di diligenza e nella imperizia ed imprudenza.
Il comportamento del dirigente che sia venuto meno al suo obbligo di idonea e preventiva valutazione sull’esistenza dei presupposti per legittimamente conferire l’incarico deve considerarsi ingiustificato ed approssimativo, prescindendo dalla circostanza che l’amministrazione possa aver conseguito vantaggi, poiché la condotta illecita è in re ipsa e l’eventuale apporto favorevole per l’ente sarà elemento di valutazione nella quantificazione della sanzione da applicare nei confronti dell’autore dell’illecito contabile.
a cura del dott. Stefano Grasselli


Autore
Data
lunedì 30 agosto 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa