Indici della Rassegna
Titolo
RESPONSABILITAâ CONTABILE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte dei Conti, Sez. Lazio, Sentenza 03 agosto 2010 n. 1598.
Testo
Le pubbliche amministrazioni nellâesercizio degli ordinari compiti sono tenute ad impiegare le risorse umane e professionali a loro disposizione.
La possibilità di ricorrere a consulenze od incarichi esterni è possibile solo in particolari e tassative ipotesi quali lâeccezionalità e straordinarietà di esigenze cui non è possibile far fronte con il personale interno.
In queste ipotesi lâincarico deve essere conferito per un periodo piuttosto limitato individuando con esattezza lâoggetto della consulenza.
Queste limitazioni, è bene precisarlo, valgono non solo per le pubbliche amministrazioni, ma per tutti gli enti pubblici sia economici che territoriali, poiché ciò che rileva è non tanto lâattività concretamente esercitata quanto la natura pubblica dei finanziamenti o delle risorse impiegate ed il legame con lâ apparato amministrativo essendo gli organi di vertice dellâente nominati dallâente pubblico.
Lâautonomia nella scelta nel perseguimento degli obiettivi deve essere valutata contemperandola con lo scopo di una sana ed oculata gestione economica dellâente.
Ne consegue che un comportamento è considerato dannoso qualora sia tenuto in aperto contrasto con le finalità dellâamministrazione e non rispetti quei principi di economicità imparzialità ed efficienza che debbono caratterizzare lâattività pubblica, la quale deve essere esercitata prioritariamente da strutture e personale interno.
Eâ pertanto antigiuridico qualsiasi conferimento esterno per attività eseguibili da personale incardinato nella struttura organizzativa, o comunque qualsivoglia attività troppo onerosa rispetto alle esigenze economiche dellâente.
Lâattribuzione di incarichi esterni è legittimamente valida solo al ricorrere di quelle situazioni particolari sopra individuate che, se da un lato giustificano un utilizzo delle esternalizzazioni, dallâaltro lo subordinano al rispetto di condizioni ben precise, tra le quali, è giusto ribadire, rientra la particolarità dellâattività la quale richiede una provata capacità professionale e conoscenza tecnica non rinvenibile allâinterno della struttura organizzativa dellâente.
Laddove questa tecnicità non è riscontrabile trattandosi di un intervento non particolare e comunque non eccedente le normali incombenze viene meno qualsiasi giustificazione allâapporto esterno e pertanto il conferimento dellâincarico configura un illecito contabile ed amministrativo.
Questa condotta sarà riferibile in capo a colui che ha conferito lâincarico il quale risponderà del comportamento ingiustificato ed approssimativo tenuto.
Il responsabile dellâillecito contabile sarebbe venuto meno a quegli obblighi di servizio o di rispetto delle regole di condotta professionale che si materializza nellâinosservanza di diligenza e nella imperizia ed imprudenza.
Il comportamento del dirigente che sia venuto meno al suo obbligo di idonea e preventiva valutazione sullâesistenza dei presupposti per legittimamente conferire lâincarico deve considerarsi ingiustificato ed approssimativo, prescindendo dalla circostanza che lâamministrazione possa aver conseguito vantaggi, poiché la condotta illecita è in re ipsa e lâeventuale apporto favorevole per lâente sarà elemento di valutazione nella quantificazione della sanzione da applicare nei confronti dellâautore dellâillecito contabile.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Data
lunedì 30 agosto 2010
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