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Indici della Rassegna

Titolo
RETTA DI DEGENZA: SPESE A CARICO DEL COMUNE O DELLA ASL
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 16 luglio 2010 n. 4623.
Testo
Il rimborso relativo agli oneri di un paziente per prestazioni di tipo assistenziale – essendo il debito tutt’ora insoluto – dovrà essere effettuate dal comune, limitatamente ad una somma pari al 50% del totale, maggiorata degli interessi legali, alla luce della documentazione depositata in giudizio da parte della fondazione, mentre l’altra metà di detta somma, del pari maggiorata degli interessi legali, dovrà essere corrisposta da parte dell’A.s.l. di Cremona (come per le spese di c.t.u.).
Nella specie, una Fondazione chiedeva, in via principale, che il suo diritto al rimborso fosse accertato nei confronti del comune, ritenendo che l’integrazione della retta riguardasse prestazioni prevalentemente di natura socio-assistenziale.
Dal giorno del ricovero fino al 1991 le spese alla fondazione erano state rimborsate dalla Asl; successivamente il relativo onere era passato al Comune, allorchè l’Ente locale aveva sospeso i pagamenti ritenendo la prestazione non più di natura assistenziale ma sanitaria e, conseguentemente di competenza della Asl. Dal 2004 fino alla data del giudizio le rette di degenza non sono state più corrisposte alla fondazione.
L’individuazione del soggetto tenuto a sopportare l’onere economico è questione direttamente collegata alla qualificazione delle prestazioni rese come di tipo socio-assistenziale o, alternativamente, sanitario.
Il quadro normativo di riferimento si rinviene nell’art. 30, legge 27/12/83 n. 730, che pone a carico del Fondo sanitario nazionale gli oneri delle “attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali”, e nell’art. 1, d.P.C.M. 8/8/1985, il quale definisce queste ultime come “attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via prevalente alla tutela della salute del cittadino ...”.
Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale possono essere definite come attività assistenziali, volte al contenimento o alla rimozione di patologie congenite o acquisite, erogate contestualmente ad interventi sociali che tengono conto della partecipazione alla vita sociale del paziente e delle componenti ambientali. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, invece, possono definirsi come attività sociali che supportano la persona in stato bisogno, affetta da problemi di disabilità, comprendenti interventi di ospitalità in strutture alberghiere specifiche per pazienti non autosufficienti e non assistibili a domicilio. La prima categoria di attività è caratterizzata in prevalenza da interventi di cure e /o riabilitazione mentre la seconda categoria di prestazioni è connotata da ricoveri in strutture protette extraospedaliere che risultino sostitutivi di un’ assistenza familiare. Ne consegue che le spese di ricovero, nel primo caso, dovranno essere rimborsate dal servizio sanitario mentre nel secondo caso dall’ente locale. Nell’ipotesi in cui non sia possibile riscontrare la tipologia prevalente di assistenza svolta a favore del paziente per la contestuale compresenza di entrambi i tipi di prestazioni, sanitaria e assistenziale, dovranno essere coinvolti in ugual misura la A.s.l. ed il Comune.
Conclusivamente, l’appello principale va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza e declaratoria d’improcedibilità di quello incidentale del comune (la cui parte proponente è rimasta ovviamente priva d’interesse a coltivarlo), a spese ed onorari del secondo grado di giudizio interamente compensati per giusti motivi tra le parti ivi costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.

a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni

Autore
Data
lunedì 30 agosto 2010
 
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