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Indici della Rassegna

Titolo
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI – PRESUPPOSTI E LIMITI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 4 agosto 2010 n. 5226.
Testo
Ai sensi del capo V, legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è consentito ai soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale sia chiesto l’accesso. La richiesta deve essere motivata ed il richiedente, nella domanda, deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero, gli elementi che ne consentano l’individuazione, e comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta.
La domanda di accesso non può essere palesemente sproporzionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo del soggetto, che deve specificare il puntuale riferimento che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela e deve indicare i presupposti di fatto e rendere percettibile l’interesse specifico.
Per carenza di tali requisiti i Giudici del Consiglio di Stato, sez,. V, hanno rigettato l’appello presentato da una società che si era vista negata dal comune la richiesta di accesso ai documenti e respinto dai Giudici Amministrativi di I grado il ricorso con cui era stato impugnato il provvedimento del comune.
Nello specifico, il comune aveva respinto la richiesta di accesso della società, insieme a tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e connessi, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 25, legge n. 241/1990, e s.m.i.; dei principi di cui al d.lgs. n. 196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; difetto di motivazione, eccesso di potere per sviamento e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’attività della p.a., di cui all’art. 97, Cost.
Con ricorso proposto al T.a.r., ai sensi dell’art. 25, legge n. 241/90, l’Associazione impugnava la nota del comune “limitatamente al punto 2, laddove, in relazione all’istanza da essa proposta era stata respinta la sua richiesta di accesso, insieme a tutti gli atti …”
I primi giudici respingevano il ricorso.
L’associazione impugnava detta sentenza per errore di giudizio in fatto e diritto, illogicità e contraddittorietà, nonché violazione dell’art. 24, Cost., degli artt. 23, 24 e 25, legge n. 241/1990 e dell’art. 8, comma 5, lett. d), D.P.R. n. 352/1992, in presenza di documenti non classificabili come sensibili ed avendo adeguatamente motivato la propria richiesta di accesso, anche in relazione all’esigenza di tutelare rilevanti sue posizioni giuridicamente significative.
Il comune appellato si costituiva in giudizio, condivideva l’impugnata pronuncia ed eccepiva come da tempo fosse stata revocata l’autorizzazione concessa all’associazione appellante.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e condanna la Società a rifondere al comune le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio.
La richiesta della ricorrente, infatti, non risultava adeguatamente motivata al di là di semplici affermazioni, la cui genericità impediva di ritenerla rispettosa del dettato normativo vigente in proposito.

a cura del Geom. Renzo Graziotti

Autore
Data
mercoledì 15 settembre 2010
 
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