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Indici della Rassegna

Titolo
IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza 10 Settembre 2010 n. 6549.
Testo
Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi (anche soltanto strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse riguarda anche l’ipotesi in cui l’atto amministrativo impugnato abbia cessato di produrre i suoi effetti per il mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso che faccia venir meno l’effetto del provvedimento impugnato, ovvero per l’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza anche dal punto di vista di un interesse morale o strumentale.
L’istituto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è un istituto di stretta elaborazione giurisprudenziale ed è accomunato a quello limitrofo della cessazione della materia del contendere, direttamente regolamentato dal legislatore con la norma di cui all’art. 23 comma 7 della legge 1034 del 1971, per la disciplina, che determina in entrambi i casi la improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso, dato che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Inoltre, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte.
Alla stregua del principio appena delineato, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente.
a cura del dott. Roberto Bongarzone
Autore
Data
mercoledì 15 settembre 2010
 
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