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Indici della Rassegna

Titolo
AVVISO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza 27 agosto 2010 n. 5980. Riferimenti normativi: - Legge n. 241 del 1990; - D.Lgs. n. 42 del 2004.
Testo
Il decreto legislativo 42/2004 all’art. 159, innovando il precedente disposto normativo del d. l. vo. 490/1999, ha affermato che l’adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico ad opera del competente organo nazionale non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento all’interessato.
La ratio della norma risiede nella circostanza che il controllo effettuato a livello statale rientra all’interno di un procedimento complesso che deve considerarsi unitario.
Poiché l’intero iter è stato introdotto su istanza di parte – idonea ad ottenere l’ autorizzazione paesaggistica – la successiva fase con la quale viene riesaminato, ad opera dell’autorità competente, il nulla osta non richiede nessun avviso.
Ne consegue che l’intervento di rivisitazione del provvedimento regionale ad opera del Ministero per i beni e le attività culturali è una fase necessaria e non autonoma dell’unico complessivo procedimento rivolto alla verifica della possibile giuridica modificazione dello stato dei luoghi; procedimento avviato ad iniziativa del richiedente.
La competenza ad adottare il provvedimento spetta alla Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico artistico, cui il legislatore espressamente demanda il compito di emanazione dell’atto art. 159 D. L. vo 42/2004.
In questa attività, l’Ente preposto verifica la legittimità del provvedimento con la possibilità di procedere ad un riesame nel merito della compatibilità paesaggistica con il necessitato intervento.
L’ analisi quindi non si arresta all’aspetto della idoneità dell’atto alla legislazione vigente, ma si spinge ad analizzare il contenuto anche in riferimento alla sfera motivazionale, censurando la omessa esplicazione delle ragioni che inducono a ritenere l’opera conforme al vincolo di tutela dell’area interessata.
La giustificazione che porta a derogare al vincolo deve essere suffragata da idoneo ed esauriente ragionamento non potendosi limitare ad una pseudo motivazione e non potendo in alcun modo omettere l’indicazione di tutti quegli aspetti che, proprio perché derogativi alla normativa, debbono esaurientemente essere esposti.
Sulla base di tale aspetto, la Soprintendenza sarà in grado di poter effettuare gli interventi conseguenti a seguito della verifica di un difetto di istruttoria o motivazione del nulla osta rilasciato.
Poiché l’intervento dell’organo nazionale rientra nel medesimo procedimento avviato dalla richiesta del nulla osta paesaggistico, l’adozione del provvedimento con il quale si annulla il precedente non necessita di alcun avviso di avvio del procedimento nei confronti degli interessati.
a cura del dott. Stefano Grasselli
Autore
Data
mercoledì 15 settembre 2010
 
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