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Indici della Rassegna

Titolo
Dichiarazione di pubblica utilità
Argomento
Espropri
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 aprile 2004, n. 2084)
Testo

? Il quesito

La dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di un opera pubblica, connessa all’approvazione del progetto, presuppone l’esistenza di uno strumento urbanistico perfetto e regolarmente approvato ?


? La risposta

La IV sezione del Consiglio di Stato ha osservato, con la sentenza evidenziata, che l’approvazione dei progetti di opere pubbliche ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ma presuppone l’esistenza di un valido ed efficace P.R.G. ritualmente adottato (dal comune) ed approvato (dalla Regione).



La procedura espropriativa ed, in primo luogo, la dichiarazione di pubblica utilità di un opera presuppongono, comunque, la conformità urbanistica del progetto rispetto ad un piano regolatore vigente.

Le norme, infatti, ricollegano alla semplice approvazione del progetto di opera pubblica la dichiarazione di pubblica utilità di quest’ultima e l’indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ma unicamente nel caso in cui il Comune interessato disponga di un piano regolatore approvato e, quindi, efficace e semprechè lo strumento urbanistico già stabilisca, per l’area di intervento, un vincolo finalizzato alla realizzazione di un opera pubblica, mentre tale procedura non può essere adoperata per modificare assetti del territorio cui è stata a suo tempo impressa una diversa destinazione.

Ove il progetto di un opera pubblica riguardi aree non destinate a tale scopo esso dovrà essere approvato con la procedura della variante allo strumento urbanistico.
Autore
Renzo Graziotti
Data
venerdì 30 aprile 2004
 
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