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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITA’ SINDACO – SEGRETARIO COMUNALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. Centrale, Sentenza n. 268 del 2010. Riferimenti normativi: - D. Lgs. n. 267 del 2000
Testo
Il ritardo con cui l’ente adempie all’obbligazione di pagamento nei confronti di un professionista per una consulenza resa, integra una responsabilità contabile.
Della condotta illecita rispondono gli organi di vertice della struttura pubblica, ovvero il sindaco ed il segretario comunale, il primo perché ricopre un ruolo preminente nell’organizzazione dell’ente ed il secondo in quanto è tenuto a garantire il corretto svolgimento dell’attività amministrativa.
Questi comportamenti omissivi sono direttamente imputabili ai due organi indicati trovando sofferenza solo nel caso in cui gli autori riescano a provare di aver agito nel tentativo di evitare un aumento degli oneri.
Nessuna responsabilità invece potrebbe essere riscontrata in capo al tecnico dell’ufficio preposto, quando il suo intervento nella vicenda risulti completamente marginale fino a rendersi quasi insignificante.
La Corte ritiene che la responsabilità è riscontrabile esclusivamente nei confronti di coloro che hanno materialmente gestito la vicenda, unici autori dell’illecito economico.
L’onere è soprattutto nei riguardi del sindaco per il suo ruolo ricoperto essere nell’amministrazione, responsabilità aumentata se ha partecipato direttamente alla gestione della vicenda e del segretario comunale il quale, per il ruolo di garante che assume, è tenuto a dare necessariamente corso alle richieste che pervengono all’ente non potendo limitare il suo lavoro a quello di semplice passaggio delle pretese agli uffici competenti.
Anzi, proprio in riferimento alla figura del segretario il suo compito deve essere quello di garantire l’attuazione di tutte quelle doverose misure idonee ad evitare il prodursi del danno erariale.
Il comportamento lesivo si identifica in quel comportamento omissivo e contrario alle regole di buona amministrazione e quando tale condotta rechi un danno patrimoniale che può consistere anche nel solo maggior esborso a fronte dei ritardi con i quali l’ente procedere al pagamento del corrispettivo per la prestazione ottenuta, si configura un illecito amministrativo - contabile.
Dagli elementi che precedono risulta evidente come l’elemento soggettivo della condotta si identifica nella colpa grave che va ripartita tra gli autori in rapporto non omogeneo, tenendo conto della differenza incidenza dei comportamenti sulla produzione del fatto addebitabile.
L’indirizzo della Corte è quello di un intervento immediato e rispondente dell’ organo amministrativo a fronte delle richieste dei privati e quando il riferimento riguarda aspetti di carattere economico, deve essere sanzionato qualsiasi ingiustificato ritardo che produca un aumento dell’esborso per l’ente locale.
a cura del dott. Stefano Grasselli

Autore
Data
mercoledì 15 settembre 2010
 
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