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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI – FUMO -
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: -TAR Lazio, Sez. I Quater, Sentenza n. 1192 del 2010. Riferimenti normativi: - Artt. 50 -54 D. Lgs. 267/2000; - L. 03/2003.
Testo
Il sindaco, nella sua qualità di organo di vertice del comune, è il responsabile dell’amministrazione dell’ente che rappresenta, esercitando tutte quelle funzioni che gli sono attribuite quale autorità locale di governo.
Oltre a tali compiti il sindaco, quale organo di governo, sovrintende ad un insieme di compiti soprattutto in materia di pubblica sicurezza ed ordine pubblico potendo, in questo caso, adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in funzione di prevenzione ovvero eliminazione dei relativi gravi rischi.
All’interno di questo contesto, il legislatore garantisce al primo cittadino tutti gli interventi a tutela degli interessi del territorio e dei cittadini nel rispetto dei principi dell’ordinamento.
Il problema si pone nei confronti di quelle ordinanze che pongono il divieto di fumo in luoghi aperti trattandosi di tutela di un bene della vita, quale la salute, che richiede necessariamente una regolamentazione a livello nazionale.
In questo caso è necessario contemperare la tutela della salute con altro diritto costituzionalmente garantito, quale la libertà dei fumatori, la cui compressione può avvenire solo in quelle ipotesi nelle quali il comportamento rechi danno ad altri.
Nell’ambito della lotta al fumo passivo è stata introdotta una regolamentazione a livello nazionale – L. 03/2003 – la quale espressamente prevede interventi in spazi chiusi in cui non è garantita la possibilità di un ricambio dell’aria nocendo la condotta in quei luoghi in cui vi è prossimità con coloro che non fumano.
Il riferimento ai locali chiusi pone il problema della legittimità di ordinanze sindacali che possono vietare il fumo in spazi aperti.
In questo caso si ritiene che il provvedimento è illegittimo rappresentando un limite irragionevole riguardo la libertà costituzionalmente garantita dei fumatori, non esistendone i presupposti legislativamente richiesti.
Nemmeno è possibile legittimare il provvedimento con l’ordinanza prevista dall’art. 54 D. Lgs. 267/2000, poiché, trattandosi in questo ultimo caso di atto che richiede per la sua emissione tassativi presupposti, la sua applicabilità non è soggetta ad estensione interpretativa non rientrando tra le ipotesi nelle quali può essere emessa quello della tutela della salute.
L’intervento statale sottrae la possibilità di una regolamentazione partitica della situazione, non riconoscendo possibilità derogatoria rispetto alla disciplina nazionale con interventi locali.
La particolare situazione territoriale non può essere usata per garantire un differente livello di tutela del bene salute il quale non può subire deroghe, non riscontrando, nel nostro ordinamento, la possibilità di emettere provvedimenti comunali che avrebbero come unico obiettivo di frammentare un intervento che necessariamente deve essere unico su tutto il territorio nazionale.

a cura del dott. Stefano Grasselli
Autore
Data
mercoledì 15 settembre 2010
 
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