Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
SANITAâ E IGIENE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Campania, Salerno, Sez. II, Ordinanza 27 agosto 2010 n. 908.
Eâ illegittima lâ ordinanza con la quale, sul presupposto della tutela dellâincolumità , la sanità e lâigiene pubblica, si sia disposto il divieto assoluto di accesso ai cani all'interno delle aree verdi e dei parchi pubblici esistenti in tutto il territorio comunale. Non è infatti sufficientemente motivato il provvedimento se si omette la specifica indicazione dei fini cui si sottende.
ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Toscana, Sez. II, Sentenza 24 agosto 2010 n. 4876.
Ai sensi del disposto dellâart. 11 del d.lgs. n. 114/1998, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti ( purché non venga superato il limite delle tredici ore giornaliere e sia osservata la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio).
Eâ rimesso al sindaco il potere di emettere ordinanze extra ordinem, modificando gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubbliciâ¦,laddove sussistano situazioni di emergenza che afferiscano a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti posti a disposizione dellâAutorità competente e che siano derivazione diretta del traffico ovvero di fenomeni di inquinamento atmosferico o acustico.
Ne consegue che le limitazioni di orario dei pubblici esercizi possono essere adottate solo se emergano o si aggravino - improvvisamente - situazioni di rilevante disagio dei residenti per fronteggiare le quali non si disponga - nell'immediato - di strumenti diversi dalla riduzione dell'orario di apertura e chiusura dei medesimi.
MODIFICA DEI MILLESIMI E QUORUM ASSEMBLEARE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Cassazione SS.UU., Sentenza 09 agosto 2010 n. 18477;
Integralmente innovato il precedente orientamento in merito al quorum dellâassemblea per il mutamento delle tabelle millesimali nei condomini
Secondo la sentenza in analisi, infatti, non è più richiesta lâunanimità dei consensi, ma è da reputare sufficiente il voto favorevole della maggioranza. Si evidenzia infatti che le tabelle millesimali devono essere allegate al regolamento, che può essere approvato a maggioranza, risulterebbe contraddittorio richiedere una maggioranza qualificata per lâatto regolamentare ed una maggioranza diversa per lâapprovazione di un suo allegato.
POTERI DELLâAMMINISTRATORE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza 06 agosto 2010 n. 18331.
Qualora lâassemblea di condominio non abbia autorizzato preventivamente lâamministratore ad impugnare una sentenza sfavorevole, allâamministratore è riconosciuto il poter di agire per la tutela degli interessi dei condomini ma dovrà acquisire per la ratifica del suo operato la favorevole volontà assembleare a sanatoria onde evitare la pronuncia di inammissibilità dellâatto di costituzione o di impugnazione.
Il potere riconosciuto allâamministratore è meramente esecutivo delle decisioni gestorie rimesse esclusivamente all'assemblea. Eâ riconosciuta la possibilità che, al fine di garantire lâimmediata e tempestiva difesa dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, si riconosca la facoltà di conferimento del mandato al difensore nelle more della convocazione ed indizione dellâassemblea e dellâassunzione delle sue decisioni, con espressa salvezza della sanatoria, integrazione e ratifica dellâoperato, in via di urgenza, dellâamministratore.
CONCORSI PUBBLICI E MOBILITAâ
Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 18 agosto 2010 n. 5830.
Lâart. 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dallâarticolo 5 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) impone alle pubbliche amministrazioni di avviare le procedure di mobilità prima di procedere allâespletamento delle procedure concorsuali.
Eâ pertanto illegittima la delibera con la quale un Comune ha indetto una procedura concorsuale se non si è preventivamente proceduto a rendere nota le disponibilità in organico e non si sia consentito agli interessati (dipendenti di altre amministrazioni) la presentazione di eventuali domande di trasferimento.
Secondo il Supremo consesso comunque detta norma non va a comprimere il potere e lâautonomia organizzativa degli enti locali atteso che non è sancito un divieto in in tal senso, ma si è condizionata lâattivazione della procedura concorsuale alla verifica dellâ inesistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità , che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante.
In piena applicazione ed adesione del principio costituzionale di buon andamento ed efficienza che deve connotare lâintera organizzazione amministrativa, allâesito della verifica della carenza dei detti presupposti potrà attivarsi ed avviarsi il procedimento, riespandendosi la facoltà dellâamministrazione nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica. Ne consegue che la procedura concorsuale non è soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura in argomento, in attuazione anche delle direttive atte a limitare la spesa pubblica
ATO E PRESIDENTE PROVINCIA
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Lazio, Latina, Sentenza 17 luglio 2010 n. 1164.
LâATO costituisce unâorganizzazione con propria autonoma soggettività distinta dagli enti che la costituiscoo. Agisce con un proprio organo che è dato dalla conferenza dei Sindaci.
Ne consegue che il Presidente della Provincia è solo il rappresentante dellâente che coordina la detta conferenza ma non vanta la rappresentanza legale, né ha potere decisorio in seno allâATO, atteso che solo alla Conferenza sono attribuite le dette funzioni.
Nel giudizio di cui è sentenza è stata disposta lâestromissione dellâATO perché il Presidente della provincia non aveva la capacità di impegnare lâATO che è soggetto diverso ed ulteriore dalla Provincia ed al detto Presidente non appartiene alcuna capacità decisoria in seno allâATO.
La sezione di Latina del TAR del Lazio conferma così il precedente orientamento già espresso anche nellâanno 2009 laddove aveva statuito che alla Provincia non compete un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità di un deliberato della Regione attinente a organizzazione e funzionamento di un Ambito territoriale ottimale, essendo a tal fine competente la stessa Autorità d'ambito, e per essa il suo organo deliberativo, costituito dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di provincia costituenti l'ambito, che costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica autonoma e distinta dalla provincia (e, dall'entrata in vigore dell'art. 148, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, anche di personalità giuridica), la quale non può ad essi sostituirsi, in applicazione dei principi generali in materia di sostituzione processuale.
SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI
PERMESSO DI COSTRUIRE âCONDIZIONATOâ
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, Sentenza 10 settembre 2010 n. 5655.
Eâ illegittima la condizione apposta ad un permesso di costruire, secondo la quale il permesso stesso è rilasciato soltanto se il richiedente lâatto di assenso edificatorio produca una dichiarazione di rinuncia allâindennizzo delle opere realizzate, in caso di eventuale esproprio dellâarea interessata dallâintervento edilizio; il Comune, infatti, non può assentire un permesso di costruire subordinatamente allâimpegno del privato a rinunciare allâindennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dellâopera, in quanto tale condizione non è volta a perseguire alcun interesse pubblico riconducibile alla materia urbanistico-edilizia e si pone in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
RETROCESSIONE DELLE AREE ESPROPRIATE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Puglia, Bari, Sez. I, Sentenza 17 agosto 2010 n. 3401.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto la richiesta, avanzata dai proprietari di alcune aree, nei confronti di un ente locale, di retrocessione totale delle aree di proprietà , nel caso in cui lâopera pubblica da realizzare sui suoli espropriati, non abbia mai avuto concrete possibilità di realizzazione nel periodo di tempo decorso non solo dallâapprovazione del piano di edilizia economica e popolare, ma anche dallâoccupazione dei suoli e dal trasferimento degli stessi al comune, avvenuta a mezzo atti di cessione bonaria nellâambito della procedura espropriativa; infatti, nellâipotesi di richiesta di retrocessione totale, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario.
PIANI PER LâEDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 22 luglio 2010 n. 4815.
In tema di edilizia residenziale pubblica, lâart. 35 della L. n. 865/1971, nello stabilire espressamente che la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, ha lo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione. In base a tale norma deve pertanto ritenersi che al Comune spetta il diritto di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione, anche qualora le somme siano state espressamente pattuite in convenzione. Tale principio non rende immune lâazione dellâente pubblico dalle sue responsabilità per lâazione illegittima; più precisamente, nellâipotesi in cui lâacquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare avvenga non già attraverso le procedure espropriative di legge, bensì come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l'acquisto della proprietà del suolo di mano pubblica e, dall'altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell'art. 2043 c.c., il principio dellâintegrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell'art. 35 L. 865/1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente illecito, quale l'occupazione acquisitiva.