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Indici della Rassegna

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Notizie in breve
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Testo
SINTESI E SEGNALAZIONI

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
SANITA’ E IGIENE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Campania, Salerno, Sez. II, Ordinanza 27 agosto 2010 n. 908.
E’ illegittima l’ ordinanza con la quale, sul presupposto della tutela dell’incolumità, la sanità e l’igiene pubblica, si sia disposto il divieto assoluto di accesso ai cani all'interno delle aree verdi e dei parchi pubblici esistenti in tutto il territorio comunale. Non è infatti sufficientemente motivato il provvedimento se si omette la specifica indicazione dei fini cui si sottende.

ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Toscana, Sez. II, Sentenza 24 agosto 2010 n. 4876.
Ai sensi del disposto dell’art. 11 del d.lgs. n. 114/1998, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti ( purché non venga superato il limite delle tredici ore giornaliere e sia osservata la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio).
E’ rimesso al sindaco il potere di emettere ordinanze extra ordinem, modificando gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici…,laddove sussistano situazioni di emergenza che afferiscano a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti posti a disposizione dell’Autorità competente e che siano derivazione diretta del traffico ovvero di fenomeni di inquinamento atmosferico o acustico.
Ne consegue che le limitazioni di orario dei pubblici esercizi possono essere adottate solo se emergano o si aggravino - improvvisamente - situazioni di rilevante disagio dei residenti per fronteggiare le quali non si disponga - nell'immediato - di strumenti diversi dalla riduzione dell'orario di apertura e chiusura dei medesimi.

MODIFICA DEI MILLESIMI E QUORUM ASSEMBLEARE

Riferimenti Giurisprudenza:
- Cassazione SS.UU., Sentenza 09 agosto 2010 n. 18477;

Integralmente innovato il precedente orientamento in merito al quorum dell’assemblea per il mutamento delle tabelle millesimali nei condomini
Secondo la sentenza in analisi, infatti, non è più richiesta l’unanimità dei consensi, ma è da reputare sufficiente il voto favorevole della maggioranza. Si evidenzia infatti che le tabelle millesimali devono essere allegate al regolamento, che può essere approvato a maggioranza, risulterebbe contraddittorio richiedere una maggioranza qualificata per l’atto regolamentare ed una maggioranza diversa per l’approvazione di un suo allegato.

POTERI DELL’AMMINISTRATORE
Riferimenti Giurisprudenza:
- Cassazione Civile, Sez. Unite, Sentenza 06 agosto 2010 n. 18331.

Qualora l’assemblea di condominio non abbia autorizzato preventivamente l’amministratore ad impugnare una sentenza sfavorevole, all’amministratore è riconosciuto il poter di agire per la tutela degli interessi dei condomini ma dovrà acquisire per la ratifica del suo operato la favorevole volontà assembleare a sanatoria onde evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione o di impugnazione.
Il potere riconosciuto all’amministratore è meramente esecutivo delle decisioni gestorie rimesse esclusivamente all'assemblea. E’ riconosciuta la possibilità che, al fine di garantire l’immediata e tempestiva difesa dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, si riconosca la facoltà di conferimento del mandato al difensore nelle more della convocazione ed indizione dell’assemblea e dell’assunzione delle sue decisioni, con espressa salvezza della sanatoria, integrazione e ratifica dell’operato, in via di urgenza, dell’amministratore.


CONCORSI PUBBLICI E MOBILITA’
Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 18 agosto 2010 n. 5830.
L’art. 30, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dall’articolo 5 del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) impone alle pubbliche amministrazioni di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali.
E’ pertanto illegittima la delibera con la quale un Comune ha indetto una procedura concorsuale se non si è preventivamente proceduto a rendere nota le disponibilità in organico e non si sia consentito agli interessati (dipendenti di altre amministrazioni) la presentazione di eventuali domande di trasferimento.
Secondo il Supremo consesso comunque detta norma non va a comprimere il potere e l’autonomia organizzativa degli enti locali atteso che non è sancito un divieto in in tal senso, ma si è condizionata l’attivazione della procedura concorsuale alla verifica dell’ inesistenza di pubblici dipendenti già in servizio, dotati della necessaria professionalità, che si trovino nella legittima condizione di poter ricoprire il posto vacante.
In piena applicazione ed adesione del principio costituzionale di buon andamento ed efficienza che deve connotare l’intera organizzazione amministrativa, all’esito della verifica della carenza dei detti presupposti potrà attivarsi ed avviarsi il procedimento, riespandendosi la facoltà dell’amministrazione nel rispetto delle cogenti disposizioni finanziarie di contenimento della spesa pubblica. Ne consegue che la procedura concorsuale non è soppressa, ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura in argomento, in attuazione anche delle direttive atte a limitare la spesa pubblica

ATO E PRESIDENTE PROVINCIA
Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Lazio, Latina, Sentenza 17 luglio 2010 n. 1164.

L’ATO costituisce un’organizzazione con propria autonoma soggettività distinta dagli enti che la costituiscoo. Agisce con un proprio organo che è dato dalla conferenza dei Sindaci.
Ne consegue che il Presidente della Provincia è solo il rappresentante dell’ente che coordina la detta conferenza ma non vanta la rappresentanza legale, né ha potere decisorio in seno all’ATO, atteso che solo alla Conferenza sono attribuite le dette funzioni.
Nel giudizio di cui è sentenza è stata disposta l’estromissione dell’ATO perché il Presidente della provincia non aveva la capacità di impegnare l’ATO che è soggetto diverso ed ulteriore dalla Provincia ed al detto Presidente non appartiene alcuna capacità decisoria in seno all’ATO.
La sezione di Latina del TAR del Lazio conferma così il precedente orientamento già espresso anche nell’anno 2009 laddove aveva statuito che alla Provincia non compete un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità di un deliberato della Regione attinente a organizzazione e funzionamento di un Ambito territoriale ottimale, essendo a tal fine competente la stessa Autorità d'ambito, e per essa il suo organo deliberativo, costituito dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di provincia costituenti l'ambito, che costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica autonoma e distinta dalla provincia (e, dall'entrata in vigore dell'art. 148, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, anche di personalità giuridica), la quale non può ad essi sostituirsi, in applicazione dei principi generali in materia di sostituzione processuale.

SEGNALAZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

PERMESSO DI COSTRUIRE “CONDIZIONATO”

Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, Sentenza 10 settembre 2010 n. 5655.

E’ illegittima la condizione apposta ad un permesso di costruire, secondo la quale il permesso stesso è rilasciato soltanto se il richiedente l’atto di assenso edificatorio produca una dichiarazione di rinuncia all’indennizzo delle opere realizzate, in caso di eventuale esproprio dell’area interessata dall’intervento edilizio; il Comune, infatti, non può assentire un permesso di costruire subordinatamente all’impegno del privato a rinunciare all’indennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dell’opera, in quanto tale condizione non è volta a perseguire alcun interesse pubblico riconducibile alla materia urbanistico-edilizia e si pone in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

RETROCESSIONE DELLE AREE ESPROPRIATE


Riferimenti Giurisprudenza:
- Tar Puglia, Bari, Sez. I, Sentenza 17 agosto 2010 n. 3401.

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia avente ad oggetto la richiesta, avanzata dai proprietari di alcune aree, nei confronti di un ente locale, di retrocessione totale delle aree di proprietà, nel caso in cui l’opera pubblica da realizzare sui suoli espropriati, non abbia mai avuto concrete possibilità di realizzazione nel periodo di tempo decorso non solo dall’approvazione del piano di edilizia economica e popolare, ma anche dall’occupazione dei suoli e dal trasferimento degli stessi al comune, avvenuta a mezzo atti di cessione bonaria nell’ambito della procedura espropriativa; infatti, nell’ipotesi di richiesta di retrocessione totale, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del proprietario ad ottenere la restituzione del bene inutilmente espropriato, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario.
PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Riferimenti Giurisprudenza:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 22 luglio 2010 n. 4815.

In tema di edilizia residenziale pubblica, l’art. 35 della L. n. 865/1971, nello stabilire espressamente che la convenzione stipulata dal Comune per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P deve prevedere il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, ha lo scopo evidentemente di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione. In base a tale norma deve pertanto ritenersi che al Comune spetta il diritto di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree sia per la loro urbanizzazione, anche qualora le somme siano state espressamente pattuite in convenzione. Tale principio non rende immune l’azione dell’ente pubblico dalle sue responsabilità per l’azione illegittima; più precisamente, nell’ipotesi in cui l’acquisizione delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare avvenga non già attraverso le procedure espropriative di legge, bensì come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l'acquisto della proprietà del suolo di mano pubblica e, dall'altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell'art. 2043 c.c., il principio dell’integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell'art. 35 L. 865/1971, non potendosi fare ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente illecito, quale l'occupazione acquisitiva.
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Data
mercoledì 15 settembre 2010
 
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