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Indici della Rassegna

Titolo
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 16 settembre 2010 n. 1200.
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA, Sez. Giurisdizionale, Sentenza 16 settembre 2010 n. 1200.
Testo
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), della l. 5 agosto 1978, n. 457 gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Il concetto di ristrutturazione edilizia comprende, inoltre, la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di volume, sagoma e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto. Tale definizione del contenuto della ristrutturazione edilizia risulta codificata dall’art. 3 lett.d) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell’edilizia).
Seguendo i principi appena delineati, deve ritenersi legittima la concessione edilizia rilasciata per la ristrutturazione di un immobile ex art. 31, comma 1, lett. d), della l. 5 agosto 1978, n. 457 (v. ora l’art. 3 lett. d) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), nel caso in cui, ancorché tra il momento della demolizione (anche parziale) del manufatto originario, e quello della riedificazione del nuovo manufatto, sia decorso un torno di tempo eccessivamente lungo, ove l’ampiezza del tempo trascorso sia stata determinata dall’annullamento in sede giurisdizionale della concessione edilizia originaria, e dalla conseguente interruzione dei lavori iniziati. In tal caso, infatti, appare del tutto irragionevole l’applicazione del principio della necessaria contestualità della fase della demolizione e di quella della ricostruzione, che postula la diversa condizione (di fatto e di diritto) dell’integrità dell’edificio originario (nel senso che ammetta la concreta possibilità di operare la demolizione in funzione – temporalmente apprezzabile – della successiva ricostruzione) e che si giustifica proprio e solo in quanto il preesistente manufatto non sia già stato interessato da interventi (parzialmente demolitori) successivamente interrotti per factum principis.
Deve altresì ritenersi legittima una concessione edilizia per la ristrutturazione di un immobile nel caso in cui, ancorché si tratti di manufatto originario parzialmente demolito (nella specie, privo del tetto), sussistano i seguenti presupposti: a) la volumetria di tale manufatto sia oggettivamente verificabile sulla base delle planimetrie in possesso della P.A.; b) sussista l’idoneità della condizione dell’edificio originario a consentirne la fedele ricostruzione; c) a seguito della riedificazione dell’opus, risulti che siano stati comunque e sicuramente rispettati i dati (essenziali) della sagoma, del volume e della superficie dell’immobile preesistente.
Al contrario, non può essere qualificata come ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di un edificio un intervento edilizio che concerne una parte dell’edificio che è stata demolita da molto tempo se non sussistono motivi tecnici in grado di giustificare tale ritardo. L’intervento edilizio in questione, quindi, è assimilabile ad una nuova edificazione, e non può che essere eseguito nel rispetto delle vigenti previsioni urbanistiche.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
giovedì 30 settembre 2010
 
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