Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 24 settembre 2010 n. 7128.
Testo
E’ illegittima una norma del regolamento comunale in materia di installazione di stazioni radio-base per telefonia mobile che suddivide il territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili), atteso che essa viola il d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale non consente alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti.
L’installazione di impianti di telecomunicazione deve, pertanto, ritenersi consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare, conformemente all'interesse generale, una uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata
L’articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 non attribuisce all’ente locale una competenza aggiuntiva e distinta da quella urbanistica al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione; con tale disposizione, invece, il legislatore ha solo previsto la possibilità per i Comuni di dettare norme regolamentari in materia per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l’esposizione della popolazione ai CEM, con ciò non intendendo indicare una potestà ulteriore dei Comuni, ma soltanto specificare la portata di quella urbanistico-edilizia.
Non spetta ai Comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi, la installazione di stazioni radio-base di telefonia mobile allorché tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici.
E’ altresì illegittimo un regolamento comunale che vertendo in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile abbia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
giovedì 30 settembre 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa