Indici della Rassegna
Titolo
OPERE PUBBLICHE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RISARCIMENTO DEL DANNO
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 15 settembre 2010 n. 6862.
Testo
La relazione geologica, la geotecnica, lâidrologica, lâidraulica e la sismica sono elementi necessari ed imprescindibili del progetto, essendo esplicitamente indicati dallâart. 25, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 554 del 1999 quali elaborati che devono accompagnare il progetto stesso.
La definitività del progetto discende, infatti, dalla sua completezza.
Il progetto può essere considerato nella sua essenza completo e âadeguatamente sviluppatoâ solo se, in relazione alla specificità dellâopera, siano state effettuate quelle indagini, ovvero stese relazioni, che diano certezza della completezza dello studio dei luoghi.
Elemento per lâindividuazione della correlazione tra le eventuali indagini svolte in sedi distinte e separate è lâesatto evolversi della sequela procedimentale che parte dal progetto preliminare, prosegue nel progetto definitivo e termina con la progettazione esecutiva.
Ne consegue che allâatto dellâapprovazione del progetto definitivo, cui dovrebbe conseguire la dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza dellâopera debbono essere allegati e farne parte integrante e sostanziale tutte le indagini, relazioni e studi.
Non è ammissibile una inversione procedimentale e quindi una sanatoria ad integrazione postuma rispetto allâatto di approvazione del progetto.
In conseguenza dellâoccupazione illegittima la parte può avanzare domanda giudiziale di risarcimento danni che â secondo un orientamento ormai consolidato â ricomprende anche la restituzione del bene. La disposizione dellâart. 2058 del c.c. legittima la parte lesa a pretendere la reintegrazione in forma specifica.
Lâannullamento della procedura espropriativa ha come immediato precipitato lâeffetto ripristinatorio della situazione, con conseguente restituzione del bene oggetto di occupazione â previa riduzione in pristino.
La realizzazione dellâopera non è di impedimento e causa di impossibilità oggettiva per la restituzione del bene. Detto evento può essere rimediato solo con la emanazione del provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 di acquisizione sanante.
Né è possibile addurre âlâeccessiva onerosità ovvero il pregiudizio allâeconomia nazionale derivante dalla distruzione della cosaâ.
Alla scelta dellâAmministrazione di accedere allâistituto di recente creazione legislativa consegue anche lâobbligo per la stessa di provvedere al risarcimento del danno.
Ma a tal fine non può essere ammesso il deprezzamento di parte dei beni non interessati dalla trasformazione/acquisizione e lâimpossibilità di realizzare altre opere laddove le dette pretese abbiano le caratteristiche dellâapoditticità e siano carenti di elementi âtecnici fattualiâ concreti.
a cura dellâAvv. Maria Teresa Stringola
Data
giovedì 30 settembre 2010
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