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Indici della Rassegna

Titolo
OPERE PUBBLICHE: PROGETTAZIONE DEFINITIVA E RISARCIMENTO DEL DANNO
Argomento
Espropri
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 15 settembre 2010 n. 6862.
Testo
La relazione geologica, la geotecnica, l’idrologica, l’idraulica e la sismica sono elementi necessari ed imprescindibili del progetto, essendo esplicitamente indicati dall’art. 25, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 554 del 1999 quali elaborati che devono accompagnare il progetto stesso.
La definitività del progetto discende, infatti, dalla sua completezza.
Il progetto può essere considerato nella sua essenza completo e “adeguatamente sviluppato” solo se, in relazione alla specificità dell’opera, siano state effettuate quelle indagini, ovvero stese relazioni, che diano certezza della completezza dello studio dei luoghi.
Elemento per l’individuazione della correlazione tra le eventuali indagini svolte in sedi distinte e separate è l’esatto evolversi della sequela procedimentale che parte dal progetto preliminare, prosegue nel progetto definitivo e termina con la progettazione esecutiva.
Ne consegue che all’atto dell’approvazione del progetto definitivo, cui dovrebbe conseguire la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera debbono essere allegati e farne parte integrante e sostanziale tutte le indagini, relazioni e studi.
Non è ammissibile una inversione procedimentale e quindi una sanatoria ad integrazione postuma rispetto all’atto di approvazione del progetto.
In conseguenza dell’occupazione illegittima la parte può avanzare domanda giudiziale di risarcimento danni che – secondo un orientamento ormai consolidato – ricomprende anche la restituzione del bene. La disposizione dell’art. 2058 del c.c. legittima la parte lesa a pretendere la reintegrazione in forma specifica.
L’annullamento della procedura espropriativa ha come immediato precipitato l’effetto ripristinatorio della situazione, con conseguente restituzione del bene oggetto di occupazione – previa riduzione in pristino.
La realizzazione dell’opera non è di impedimento e causa di impossibilità oggettiva per la restituzione del bene. Detto evento può essere rimediato solo con la emanazione del provvedimento ex art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 di acquisizione sanante.
Né è possibile addurre “l’eccessiva onerosità ovvero il pregiudizio all’economia nazionale derivante dalla distruzione della cosa”.
Alla scelta dell’Amministrazione di accedere all’istituto di recente creazione legislativa consegue anche l’obbligo per la stessa di provvedere al risarcimento del danno.
Ma a tal fine non può essere ammesso il deprezzamento di parte dei beni non interessati dalla trasformazione/acquisizione e l’impossibilità di realizzare altre opere laddove le dette pretese abbiano le caratteristiche dell’apoditticità e siano carenti di elementi “tecnici fattuali” concreti.
a cura dell’Avv. Maria Teresa Stringola


Autore
Data
giovedì 30 settembre 2010
 
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