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Titolo
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA â RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVANTI DA MANCATA AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 21 settembre 2010 n. 7004;
Testo
Nel caso di annullamento dellâaggiudicazione di una gara di appalto, la quantificazione del danno non può essere individuato, puramente e semplicemente, nel mancato guadagno relativo allâappalto; infatti, a prescindere dal fatto che questo guadagno (utile) non è dimostrabile in via preventiva, se non in modo approssimativo, vi è da considerare che il fatto di essere liberi dalle prestazioni contrattuali ha dato al soggetto ricorrente la possibilità di rendersi disponibile sul mercato, cercando ed eventualmente trovando altre commesse, che possono aver integralmente colmato il danno derivante dal mancato utile. Non resta, quindi, altra strada che quella di un risarcimento presuntivo, in forma equitativa, che va calcolato facendo riferimento alla somma posta a base dâasta ridotta della diminuzione percentuale presentata dallâofferente; sulla somma così calcolata dovrà procedersi al calcolo dellâutile presunto del dieci per cento e ad una successiva riduzione del 50% del totale, a titolo di equità , per la liberazione delle forze dellâimpresa che hanno potuto essere destinate ad altre attività .
Con la sentezza in epigrafe i Giudici del Consiglio di Stato aggiungono, a quanto sopra rilevato, che in sede di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata aggiudicazione di una gara di appalto, il mancato utile nella misura integrale spetta solamente nel caso di annullamento dellâaggiudicazione e di certezza dellâaggiudicazione in favore del ricorrente, ma solo se il ricorrente può dimostrare di non aver potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a disposizione in vista dellâaggiudicazione; in difetto di tale dimostrazione, è da ritenere che lâimpresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi e, pertanto, in tale ipotesi deve operarsi una decurtazione del risarcimento.
In secondo luogo, ai sensi dellâart. 1227 c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno. Nelle gare di appalto, lâimpresa non aggiudicataria, ancorché proponga ricorso e possa ragionevolmente confidare che riuscirà vittoriosa, non può mai nutrire la matematica certezza che le verrà aggiudicato il contratto, atteso che sono molteplici le possibili sopravvenienze ostative.
Pertanto, non costituisce, normalmente, e salvi casi particolari, condotta ragionevole immobilizzare tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio, nellâattesa dellâaggiudicazione in proprio favore, essendo invece ragionevole che lâimpresa si attivi per svolgere altre attività .
a cura del Geom. Renzo Graziotti
Data
giovedì 30 settembre 2010
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