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Indici della Rassegna

Titolo
GARA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08-09-2010, n. 6500.
Testo
La disciplina dettata dall’art.76 del d.lgs. n. 163 del 2006, consente in via generale – se, come qui previsto, autorizzate dalla stazione appaltante e nei limiti dell’autorizzato – nella gara col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la presentazione di varianti, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato su detto criterio, in una ipotesi si fatta la stazione appaltante ha maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici ma la complessità dell’offerta proposta, sicché nel corso del procedimento di gara potrebbero rendersi necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto base elaborato dall’amministrazione.
La Sezione ritiene, di contro, che, nei limiti in cui – come correttamente ha evidenziato il T.A.R.- sia sindacabile la valutazione della stazione appaltante in ordina alla sussistenza di inammissibile variante essenziale ovvero di variante non essenziale quindi consentita, in assenza di ulteriori specificazioni da parte del bando non sia manifestamente illogico definire quella in parola quale elemento migliorativo, o, meglio, di somma di elementi migliorativi del viadotto, costituente a sua volta parte dell’oggetto del contratto ed il cui assetto planimetrico rimane invariato, mutando invece unicamente le modalità tecniche quali- quantitative e visive di realizzazione.
In altri termini, non si tratta di opera completamente diversa da quella voluta dall’amministrazione, bensì della stessa opera, con evidenti miglioramenti, sul piano sia tecnico che estetico, e conseguenti ovvie ricadute positive sulla sicurezza e sull’incidenza ambientale, articolatamente motivate dall’offerente.
Ne deriva che la medesima variante ed il positivo apprezzamento che di essa ha operato il Comune di Benevento collimano pienamente con i criteri guida elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, che così possono riassumersi:
- Sono ammesse varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducono in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a.;
- è essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l’offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze della p.a sottese alla prescrizione variata;
- la commissione giudicatrice ha ampio margine di discrezionalità, trattandosi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In conclusione, l’appello dev’essere respinto nel merito. Tuttavia, la particolarità della vicenda consiglia la compensazione tra le parti delle spese del grado.
a cura della Dott.ssa Mercedes Petroni

Autore
Data
giovedì 30 settembre 2010
 
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