Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
RICORSO AVVERSO IL SILENZIO-RIFIUTO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, Sentenza 9 settembre 2010 n. 10035.
Testo
E’ inammissibile un ricorso giurisdizionale finalizzato all’annullamento del silenzio-rifiuto osservato da un ente locale in ordine ad una istanza avanzata da un privato, tendente ad ottenere un provvedimento espresso sulle osservazioni presentate avverso le previsioni del P.R.G. adottato; infatti, da una parte, la delibera di controdeduzioni sulle osservazioni svolte dai privati ha natura intermedia e/o endoprocedimentale, e, dall’altra, il rimedio avverso l’inerzia amministrativa ex art. 2, l. n. 241 del 1990, novellato, da ultimo, con legge n. 69/2009, e dall’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, è apprestato per la giustiziabilità del dovere delle PP.AA. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ma non appare estensibile a qualsiasi atto istruttorio o endoprocedimentale, la cui eventuale mancanza, laddove sia idonea a svelare patologie della funzione sotto i profili del difetto motivazionale, della carenza istruttoria o dell’eccesso di potere, potrà essere stigmatizzata unitamente all’impugnativa del provvedimento finale, ovvero, nel permanere del silenzio inadempimento, ma dopo il decorso dei termini di conclusione del procedimento, con il ricorso di cui al richiamato art. 21 bis.
Ha osservato, in particolare, il TAR Sicilia - Palermo con la sentenza in rassegna che l’ordinamento giuridico, sia nel suo attuale assetto, sia nell’evoluzione delle azioni, di imminente ingresso il 16 settembre 2010, con l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non appresta tutela alla pretesa rivolta al conseguimento di un mero atto di natura endoprocedimentale, del tutto avulso dal provvedimento finale.
Le osservazioni fin qui espresse sono chiarificate, nella loro ragion d’essere, alla luce delle disposizioni racchiuse negli artt. 31 e 34 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, che assumono pregnante rilevanza ermeneutica alla vigilia della loro entrata in vigore.
Agli effetti del caso in esame, rileva la condizione di proponibilità dell’azione rappresentata dal decorso dei termini di conclusione del procedimento (che potrebbe, in chiave sostanziale, essere letta come elemento costitutivo della fattispecie del silenzio inadempimento), richiesta dal primo comma dell’art. 31 del codice, nel solco dell’istituto già introdotto dalla legge n° 205/2000.
Ancor più rileva la lettera dell’art. 34, secondo comma, primo periodo, a tenore del quale, "in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri non ancora esercitati", norma rispondente alla ratio di evitare inammissibili sostituzioni del giudice a valutazioni di spettanza amministrativa, allorché le stesse sono in fase di formazione.
a cura del dott. Roberto Bongarzone

Autore
Data
giovedì 30 settembre 2010
 
Valuta questa Pagina
stampa