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Indici della Rassegna

Titolo
Restituzione della tassa comunale sui rifiuti ove sia stata pagata ma non era dovuta
Argomento
Imposte e tasse
Testo

? Il Quesito

E' possibile chiedere la non applicazione della tassa comunale dei rifiuti solidi urbani nell'ipotesi di una casa disabitata e in totale stato di abbandono, in cui è stata disdetta l'erogazione di acqua e corrente elettrica?

E se il Comune, ove è ubicato l'immobile, viene informato in epoca successiva alla disdetta dei contratti di corrente elettrica e acqua, la non applicazione è retroattiva?

? La Risposta

In caso di denuncia di cessazione tardiva, presentata dopo un anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ai sensi dell'art. 64, comma 4, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali.

Per prassi comunemente accettata, si ammette che un attestato dell'ente gestore dell'acquedotto pubblico o del fornitore dell'energia elettrica, che attesti la disdetta del contratto, è sufficiente a provare la fine dell'occupazione, con conseguente sgravio o rimborso dell'imposta iscritta a ruolo per gli anni successivi a quello della disdetta.

Il diritto alla restituzione della tassa pagata e non dovuta trova, però un limite.
Ai sensi dell'art. 74, comma 4, la domanda di sgravio o di rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, comma 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva ed è da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Ne consegue che la domanda ha applicazione retroattiva, a condizione che si riferisca a cartelle notificate nei sei mesi antecedenti alla domanda stessa.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 30 aprile 2004
 
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