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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: -TAR Campania, Sez. II, Sentenza 27 agosto 2010 n. 908. Riferimenti normativi: - Artt. 50 -54 D. Lgs. 267/2000;
Testo
I provvedimenti extra ordinem, come le ordinanze contingibili ed urgenti richiedono, per la loro emissione, una situazione di estremo pericolo effettivo da fronteggiare e collegata ad una ipotesi eccezionale ed imprevedibile, cui non è possibile far fronte con i normali mezzi che il legislatore appronta.
Il richiamo esplicito a queste pretese preclude in radice che il provvedimento sopra indicato possa essere utilizzato per soddisfare esigenze prevedibili ed ordinarie.
Trattandosi di atti che esorbitano dal normale potere, essi debbono altresì essere adeguatamente motivati con giustificazioni precise e non generiche che possano far legittimare la loro presenza nell’ordinamento, non risultando congruo un generico riferimento a possibili pericoli per la salute pubblica.
Il richiamo a indefinite malattie senza alcun cenno a particolari situazioni legate a specifiche emergenze indica che il pericolo è fronteggiabile esercitando i normali poteri di prevenzione, controllo e vigilanza dei quali dispone ciascun Ente locale.
La presenza poi di provvedimenti vigenti ed idonei che possano essere adeguatamente utilizzati in riferimento alla situazione rappresentata non possono che giustificare l’inapplicabilità di ulteriori atti.
Risulta evidente l’illegittimità di qualsiasi ordinanza contingibile ed urgente con la quale un Sindaco vieti a chi possiede un cane di condurre l’animale in alcune zone o aree verdi esistenti nell’ambito comunale, senza fondare il provvedimento su emergenze eccezionali e localizzate, riferendosi al contrario a situazioni prevedibili cui è possibile far fronte con atti adottabili in ipotesi normali.
La presenza di altro provvedimento che imponga ai possessori dei cani certi comportamenti nei riguardi del proprio animale, come l’obbligo del guinzaglio e della museruola, dà la misura di rimedi di per sé idonei alla tutela di interessi ovvero situazioni giuridiche, contemperando le contrapposte esigenze pubbliche – riferite alla collettività - e private – del singolo detentore dell’animale.
Trattandosi di ipotesi normalmente verificabili, come la presenza di cani sul territorio comunale che non implicano aspetti eccezionali, è evidente la mancanza di qualsivoglia ragione per legittimare interventi straordinari.
Solo ed esclusivamente la normale regolamentazione permetterà di adeguatamente tutelare le abituali necessità che si vengono a creare, le quali, proprio perché usuali, richiedono interventi di uguale natura che non necessitano di strumenti eccezionali.
I provvedimenti adottabili debbono rispondere esclusivamente alle indicazioni fornite dal legislatore, non potendo l’amministrazione modificare quello che a livello normativo risulta individuato, necessitando, contrariamente, per l’ente di muoversi all’interno dei presupposti che la disciplina normativa pone a base per il riconoscimento della legittimità degli atti emanati.

a cura del dott. Stefano Grasselli


Autore
Data
giovedì 30 settembre 2010
 
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